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Concorso – Tutti gli errori contenuti nella tabella valutazione titoli che daranno il via a tanti ricorsi (chi ci guadagna?)

Chi ha il diploma Ssis avrà un punto in più. Ma chi ha già superato un concorso ordinario ne avrà due. Idem per chi si è abilitato con la laurea in scienze della formazione primaria o infanzia. Chi ha una laurea in più, se del vecchio ordinamento o quinquennale avrà 3 punti, chi ha la triennale invece, ne avrà 2. Sono questi alcuni dei punteggi previsti nella tabella allegata al bando di concorso ordinario attualmente al vaglio del Consiglio nazionale della pubblica istruzione, tabella che dunque potrebbe cambiare dopo il parere del parlamentino della scuola. Il procedimento che terminerà con l’emanazione del bando prevede, infatti, anche il parere obbligatorio del Cnpi. E quindi il capo dipartimento del ministero, Lucrezia Stellacci, ha inviato le carte al parlamentino dell’istruzione, raccomandando di fare in fretta.Per mettere le ali ai piedi del Cnpi nella richiesta di parere ha citato l’art. 16 della legge 241/90: la norma che fissa in venti giorni il termine ultimo assegnato agli organi consultivi della pubblica amministrazione per emettere i pareri obbligatori. Decorsi i quali l’amministrazione può procedere comunque. Resta il fatto che il termine decorre dal giorno in cui la richiesta di parere viene notificata. E siccome il ministero ha notificato il tutto solo il 6 settembre, se il Cnpi non lo emetterà almeno entro il giorno 24, dunque entro il 18esimo giorno, il termine del 25 settembre non potrà essere rispettato. Nel computo del termine, infatti, non rientra il 6 settembre, giorno della notifica e si parte dal giorno successivo.
Oltre tutto il rispetto della tabella di marcia appare piuttosto difficile, perché la tabella dei titoli presenta diverse criticità di carattere interpretativo, solo in parte superabili attraverso la lettura delle note. Per esempio, i master e i corsi di perfezionamento sono menzionati più volte, con punteggi diversi è non è chiaro se i punteggi siano cumulabili o meno.
E in una materia delicata come i concorsi, sarebbe quanto meno opportuno eliminare questi punti deboli della normativa, dove porrebbero facilmente appuntarsi le censure dei giudici amministrativi. Il tutto facendo il gioco dei ricorsifici, sempre pronti a cavalcare qualsiasi tipo di protesta potenzialmente foriera di ricorsi collettivi.
Quanto ai punteggi, la tabella è divisa in 4 sezioni. La prima riguarda la valutazione dei titoli di accesso, la seconda quella dei titoli studio e le altre abilitazioni; la terza dei titoli di ricerca e professionali; la quarta le pubblicazioni.
Il titolo di accesso sarà costituito dalla specifica abilitazione all’insegnamento ottenuta per effetto del conseguimento della laurea in scienze della formazione primaria o dal diploma di specializzazione all’insegnamento secondario oppure dai titoli abilitanti conseguiti presso i conservatori e le accademie oppure, infine, dal superamento di un concorso ordinario. Il titolo di accesso, il cui voto dovrà comunque essere rapportato in centesimi, sarà valutato da un minimo di 1,25 fino a un massimo di 5 punti.
Se il candidato farà valere come titolo di accesso il diploma Ssis, otterrà comunque un punto in più. Chi sarà in grado di vantare il possesso di un’altra abilitazione, oltre a quella necessaria come titolo di accesso, otterrà altri 2 punti. Inoltre, il candidato che dopo il conseguimento dell’abilitazione valida come titolo di accesso ne abbia conseguita un’altra otterrà ulteriori 2 punti. E qui cominciano le difficoltà interpretative. Perché la tabella fa riferimento ad una nota che sembrerebbe consentire il cumulo tra l’eventuale abilitazione conseguita prima del titolo di accesso e quella conseguita dopo. Ma le relative disposizioni si prestano comunque ad interpretazioni non univoche. In ogni caso, il candidato che avrà utilizzato come titolo di accesso un’abilitazione riferita a più classi di concorso comprese in un ambito disciplinare, avrà diritto alla valutazione del titolo di abilitazione una sola volta. E poi comincia l’elenco dei master e dei corsi di perfezionamento, valutati in modo diverso a seconda della pertinenza o meno con la classe di concorso di riferimento da 0,50 a 1,50 punti.
Le lauree specialistiche valgono invece 3 punti e le triennali 2, salvo casi particolari.
Il dottorato vale 4 punti, l’attività didattica o di ricerca all’università o negli istituti di alta cultura almeno biennale vale 3 punti. Mentre l’abilitazione all’esercizio di una professione attinente alla disciplina della classe di concorso vale 1 punto, Infi ne le pubblicazioni vanno da un minimo di 0,2 punti a un massimo di un punto.

Carlo Forte ItaliaOggi

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