Riforma del mercato del lavoro Legge 28 giugno 2012, n. 92 – Il rapporto di lavoro Scuola non Statale
“intervallo minimo tra due contratti successivi a tempo determinato”
La lettera “h”, comma 9 dell’art. 1 della legge 92/2012, ha modificato l’art. 5, comma 3 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368. L’intervallo minimo tra un contratto a tempo determinato ed un altro è portato da un minimo di 10 giorni a 60 giorni per i contratti di durata inferiore a 6 mesi e da 20 giorni a 90 giorni per i contratti la cui durata è superiore ai 6 mesi.
La citata norma stabilisce che i CCNL possano prevedere, stabilendone le condizioni, la riduzione dei predetti periodi, rispettivamente sino a 20 giorni e 30 giorni nei casi in cui l’assunzione a termine avvenga nell’ambito di un processo organizzativo determinato, ovvero dall’avvio di una nuova attività; dal lancio di un prodotto o di un servizio innovativo; dall’implementazione di un rilevante cambiamento tecnologico; dalla fase supplementare di un significativo progetto di ricerca e di sviluppo.
A seguito di tali disposizioni, il settore della Scuola non Statale, rappresentata dalla associazioni datoriali (AGIDAE, ANINSEI e FISM) ha lamentato la impossibilità:
di poter rinnovare i contratti di lavoro del personale docente non abilitato, già in servizio con contratto di lavoro a tempo determinato, in quanto tali intervalli possono non consentire la presenza del docente stesso in coincidenza con l’apertura dell’anno scolastico.
Tali difficoltà sono state ben evidenziate da parte della Cisl e della Cisl Scuola e insieme alle associazioni datoriali AGIDAE ed ANINSEI, è stata avanzata al Ministro del lavoro la richiesta di modifica della lettera “h”, comma 9 dell’art. 1 della legge 92/2012.
Il D.L. 83/2012 cosiddetto “decreto sviluppo”, convertito dalla legge 7 agosto 2012 n. 134 , ha accolto le nostre richieste di modifica della lettera “h”, comma 9 dell’art. 1 della legge 92/2012 e all’art. 46 bis ha sancito che “
“a) all’articolo 1, comma 9, lettera h), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I termini ridotti di cui al primo periodo (20 e 30 giorni) trovano applicazione per le attività di cui al comma 4-ter e in ogni altro caso previsto dai contratti collettivi stipulati ad ogni livello dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale»”.
I vigenti CCNL della Scuola non Statale prevedono i seguenti intervalli minimi tra un contratto a tempo determinato ed uno successivo:
CCNL AGIDAE 2010-2012 : 10 giorni (contratto di durata inferiore ai 6 mesi) e 20 giorni (art. 23, punto 5);
CCNL ANINSEI 2010-2012: 10 giorni (contratto di durata inferiore ai 6 mesi) e 30 giorni (art. 22, punto 5);
CCNL FISM 2006-2009: 20 giorni (contratto di durata inferiore ai 6 mesi) e 30 giorni (art. 11, punto 4);
Ad oggi:
ANINSEI: è stato firmato martedì 7 agosto in sede di Commissione Paritetica nazionale, un verbale di accordo di recepimento dell’art. 46bis D.L. 83/2012 (convertito in pari data dalla legge n. 134/2012).
FISM: le OO.SS. e la FISM si incontreranno il prossimo 10 settembre a Roma.
AGIDAE: l’Associazione ha già inviato , alle OO.SS., via mail, una richiesta di modifica del punto 25.1 da perfezionare con atto formale entro breve.
Anche la Formazione Professionale si sta attivando per un incontro, sebbene il recente CCNL abbia stabilito (allegato 4, lettera D, punto 2) i medesimi intervalli previsti dall’art. 46bis.