Sono mesi che si attende con trepidazione la sessione abilitante o idoneità per i docenti diplomati, in particolare Docenti di Laboratorio e Maestre/i elemntari per i quali non è previsto alcun percorso. Restiamo convinti e lo ribadiamo che la via più efficace da percorrere è quella politica e in aiuto, in particolare per gli ITP, arriva, il parere del CNPI.
Cconsigliamo la lettura delle note transitorie contenute nell’articolo 15, comma 1quinquies.
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Dipartimento per l’Istruzione
Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e per l’Autonomia Scolastica
Segreteria del Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione
MIURAOODGOS Prot. 4213
Roma, 4.07.2012
All’On.le Ministro
S E D E
Oggetto: Parere sullo schema di regolamento modificativo del DM 10 settembre 2010, n. 249.
Adunanza del 4 luglio 2012
IL CONSIGLIO NAZIONALE DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
Vista la nota prot. n. 1213 del 15.06.2012 con la quale il Dipartimento per l’istruzione ha chiesto il parere del C.N.P.I. in merito all’argomento in oggetto;
Visti gli artt. 24 e 25 del D. L.vo n. 297 del 16.4.1994;
Vista la relazione della Commissione consiliare, appositamente costituita per l’esame istruttorio, ed incaricata di riferire al Consiglio in ordine all’argomento in oggetto specificato;
dopo ampio ed approfondito dibattito;
E S P R I M E
il proprio parere nei seguenti termini:
Lo schema di regolamento modificativo del D.M. 10 settembre 2010, n. 249, inviato al CNPI per il prescritto parere, si articola sostanzialmente in
relazione a due aspetti:
1) programmazione degli accessi (art. 5)
2) norme transitorie e finali (art. 15).
Entrambi gli aspetti sono stati oggetto di un’audizione con il Capo Dipartimento, Dr.ssa Lucrezia Stellacci, e il Direttore Generale del Personale, Dott. Luciano Chiappetta che hanno sviluppato e chiarito, sulla base della relazione allegata, le proposte avanzate.
In relazione al primo punto, si condividono le modifiche proposte in quanto tendono a far si che anche i docenti impegnati nell’attività di insegnamento sia con nomina annuale o, comunque, di rilevante durata siano tutti forniti di abilitazione. Questo elemento consente sicuramente, da un lato di migliorare la qualità di servizio, e dall’altro ai docenti di possedere tutti i requisiti previsti per l’accesso all’insegnamento.
Nel nuovo testo si prende, infatti, a riferimento:
• il fabbisogno delle scuole del sistema nazionale di istruzione e formazione professionale, derivante dalla programmazione regionale;
• il tasso medio di impiego del personale supplente assunto, nel triennio precedente, con contratti a tempo determinato su posti disponibili , anche se non vacanti;
• si mantiene la maggiorazione del 30% per la copertura delle scuole paritarie e dei percorsi di istruzione e formazione professionale delle regioni, che però è applicata a valori più consistenti di quelli attuali.
In relazione al secondo punto, il CNPI prende atto con soddisfazione della volontà del MIUR di prevedere un “percorso abilitante speciale” per i docenti non di ruolo in possesso di determinati requisiti di servizio, dando così, seppur tardivamente, una risposta positiva a una richiesta avanzata a suo tempo dal CNPI in occasione del parere espresso in sede di definizione del regolamento 249/2010. Analoga osservazione era stata evidenziata nella stessa occasione anche da successivi pareri tra cui quello del Consiglio di Stato.
Tuttavia In relazione alla proposta di modifica al D.M. 249 sottoposta a parere, il CNPI, pur evidenziando notevoli aperture sulla problematica avanzata a suo tempo, ritiene necessario evidenziare alcune problematicità che necessitano di modifiche che, se non apportate, porteranno inevitabilmente a situazioni di contenzioso e di disparità di trattamento.
I punti su cui è assolutamente indispensabile intervenire e , senza la soluzione dei quali, il parere non può che essere negativo nonostante i molti aspetti positivi della proposta, sono così sintetizzabili:
i requisiti di validità di ogni singolo anno, in quanto non è prevista la cumulabilità in ogni caso dei servizi prestati su diverse classi di concorso. Al riguardo è un notevole passo avanti la previsione di cumulabilità in ambito disciplinare, secondo il disposto del DM 354/1998 e D.M. 39/1998, ma non può esser considerata soluzione risolutiva del problema e, quindi, accettabile. La soluzione proposta crea inevitabili situazioni di disparità di trattamento penalizzando, in particolare, le classi di concorso della scuola secondaria di secondo grado;
la mancata previsione del cumulo dei servizi tra scuola dell’infanzia e primaria;
la mancata previsione del cumulo dei servizi prestati sia all’interno del sistema nazionale di istruzione sia nei Centri di Formazione Professionale; in quest’ultimo caso limitatamente al servizio prestato per garantire l’assolvimento dell’obbligo di istruzione (dall’ a.s. 2008/2009);
la mancata previsione di procedure abilitative, a pari requisiti, per i docenti tecnico pratici;
la stesura prevede che gli atenei e le istituzioni AFAM istituiscano e attivino percorsi formativi abilitanti speciali; ciò non garantisce, senza ombra di dubbio, l’attivazione dei percorsi per tutti gli insegnamenti e le classi di concorso. Il timore è suffragato dalla recente esperienza dei TFA ordinari.
una formulazione che allinei i crediti da acquisire, unificandoli in 41 CFU, sia per la scuola secondaria che dell’infanzia e primaria e che chiarisca in modo inequivocabile che non è necessario avere il requisito del servizio per tre anni nello stesso posto o classe di concorso.
Nel corso dell’audizione, dopo un ampio e costruttivo confronto, si è delineata una condivisione, al massimo livello tecnico dell’amministrazione, su possibili soluzioni in relazione ai punti di cui sopra, che si dovrebbe concretizzare nei seguenti emendamenti al testo proposto:
art. 15, comma 1ter. Ai percorsi di cui al comma 1bis possono partecipare i docenti non di ruolo che, in possesso dei requisiti previsti al comma 1, nonché gli ITP in possesso dei titoli di accesso all’insegnamento, hanno maturato, a decorrere dall’anno 1999/2000 e fino all’anno 2011/12 incluso, almeno tre anni di servizio, con contratto a tempo determinato in scuole statali e/o nei Centri di Formazione Professionale, nonché i docenti delle scuole paritarie privi di abilitazione. Il servizio di cui sopra, prestato nei Centri di Formazione Professionale è valutato, rapportato a classe di concorso, se prestato per garantire l’assolvimento dell’obbligo di istruzione (dall’ a.s. 2008/2009). Ai fini del presente comma è valido anche il servizio prestato nel sostegno. Gli aspiranti in possesso di periodi di servizio utili per più di una classe di concorso optano per una solo di esse, fermo restando il diritto a conseguire ulteriori abilitazioni nei percorsi ordinari di cui al comma 1. Ai fini del raggiungimento dei requisiti previsti dal presente comma è valutabile:
a) il servizio prestato per un periodo di almeno 180 giorni ovvero quello valutabile come anno di servizio intero, ai sensi dell’articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124;
b) il servizio prestato per un periodo di almeno 180 giorni nelle scuole paritarie;
c) il servizio prestato per un periodo di almeno 180 giorni nei Centri di Formazione Professionale; in quest’ultimo caso limitatamente al servizio prestato per garantire l’assolvimento dell’obbligo di istruzione (dall’ a.s. 2008/2009);
d) il servizio prestato per un periodo di almeno 180 giorni raggiunti tra scuole statali, paritarie e Centri di Formazione Professionale; in quest’ultimo caso limitatamente al servizio prestato per garantire l’assolvimento dell’obbligo di istruzione (dall’ a.s. 2008/2009).
Articolo 15, comma 1quinquies. Aggiungere alla fine del testo proposto: “in caso di impossibilità o, comunque, di difficoltà derivanti da qualsiasi causa, al fine di consentire il conseguimento dell’abilitazione per tutte le classi di concorso, ITP compresi, gli atenei , ovvero le istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica, possono stipulare apposite convenzioni con Istituzioni scolastiche autonome, ITS, IFTS e, se necessario, con enti di formazione accreditati dal MIUR.
Articolo 15, comma 16. Sostituire l’integrazione proposta con:
Sono ammessi al percorso, senza la necessità di sostenere la prova di accesso, i diplomati di cui al presente comma, in possesso dei requisiti previsti dal comma 1 ter, riferiti alla scuola dell’infanzia e/o primaria. Ai fini del raggiungimento dei requisiti di servizio richiesti si possono cumulare quelli prestati nella scuola dell’infanzia con quelli prestati nella scuola primaria. Il percorso prevede il conseguimento di 41 crediti formativi ……. (continua il testo secondo la proposta ).
Solo subordinatamente all’integrale accoglimento delle modifiche proposte negli emendamenti formulati, il CNPI esprime parere favorevole, auspicando un riesame riguardo al requisito di servizio necessario per accedere al TFA semplificato che era opportuno prevedere nei “tradizionali 360 gg” e che nella proposta è, invece, previsto in tre anni, anche se l’ampio arco temporale entro cui acquisirli attenua il passaggio dai “360 gg. auspicati” ai tre anni richiesti.
IL SEGRETARIO IL VICE PRESIDENTE
Maria Grazia Buscema Mario Guglietti
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Vorrei capire una cosa: ma se il dm non viene modificato secondo le richieste del cnpi il tfa speciale non si fa???