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Salva precari – La nota del MIUR

Pubblichiamo la nota MIUR prot. n. 5837 di oggi, con la quale viene precisato che i periodi riconosciuti in virtù delle disposizioni di cui all’art.2, comma 3, del DM n.104/2011, “salvaprecari”, spettano unicamente ai candidati che producono domanda di inserimento o aggiornamento nelle graduatorie della stessa provincia di inserimento negli elenchi prioritari.

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Dipartimento per l’Istruzione
Direzione Generale per il personale scolastico

Prot. n. AOODGPER 5837 ​Roma, 31 luglio 2012
D.G. per il personale scolastico
Uff. III
Ai Direttori Generali degli U.S.R.
Ai Dirigenti delle sedi provinciali degli U.S.R.
LORO SEDI

Oggetto: Concorsi per soli titoli per l’accesso ai profili professionali dell’area A e B del personale ATA della scuola di cui all’art. 554 del d.lvo n. 297/94. Istruzioni ed indicazioni operative – Precisazioni.

Come è noto, con lettera circolare prot. n. 1293 del 22/2/2012 sono state fornite istruzioni ed indicazioni operative concernenti le procedure concorsuali indicate in oggetto.
In particolare, ai punti 4 e 5 della stessa, sono stati forniti chiarimenti in merito ai periodi di servizio computabili per i candidati inseriti negli elenchi prioritari, a carattere provinciale, predisposti ai sensi dei DD.MM. n. 82 del 29/9/2009, n. 100 del 17/12/2009, n. 68 del 30/7/2010, n. 80 del 15/9/2010, n. 92 del 12/10/2011, rinviando, altresì, a quanto riportato nelle note n. 19212 del 17/12/2009, n. 4549 del 29/4/2010, n. 8491 del 20/9/2010.
Al riguardo quest’ Ufficio ritiene che la formulazione dei punti 4 e 5 della citata nota n. 1293, in particolare la dizione “ a carattere provinciale”, non sembra presentare particolare difficoltà interpretative per il fatto che il personale ATA , inserito a pieno titolo nelle graduatorie provinciali permanenti di cui all’art. 554 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 nonché nelle graduatorie provinciali ad esaurimento di cui ai DD.MM. 19 aprile 2001, n. 75 e n. 35 del 24 marzo 2004 è destinatario delle disposizioni dei citati DD.MM. n. 82, n. 100, n. 68, n. 80 e n. 92.
Da ciò ne discende che i periodi riconosciuti in virtù delle norme suddette ai candidati beneficiari delle disposizioni di cui all’art. 2, comma 3, del D.M. 10/11/2011, n. 104, competono unicamente a coloro che producono domanda di inserimento o aggiornamento nelle graduatorie permanenti della stessa provincia di inserimento negli elenchi prioritari.

IL DIRETTORE GENERALE
F.to Luciano Chiappetta