ITP in soprannumero e comma 81 – Accantonamento posti di assistente tecnico
Il comma 81 del’articolo 4 della legge 183/2011 prevede che “allo scopo di evitare duplicazioni di competenza tra aree e profili professionali, negli istituti di scuola secondaria di secondo grado ove sono presenti insegnanti tecnico-pratici in esubero, e’ accantonato un pari numero di posti di assistente tecnico”.
Di conseguenza, l’Ufficio dell’Ambito territoriale, all’atto della pubblicazione della mobilità dell’istruzione secondaria di II grado, prevista per il 26 luglio p.v., verifica il numero degli ITP in soprannumero sulla provincia e accantona, per ciascuna area del profilo di assistente tecnico, un pari numero di posti. Le operazioni di mobilità degli assistenti tecnici relative alla terza fase si effettuano sul 50% delle disponibilità residuate dopo la seconda fase, detratte dal numero di accantonamenti finalizzati alla sistemazione degli ITP in soprannumero. A conclusione della mobilità ATA, l’ITP in soprannumero presta servizio per, l’a.s. 2012/2013, nella medesima istituzione scolastica dell’anno precedente, a fronte della permanenza dell’accantonamento del posto di assistente tecnico dell’area laboratoriale corrispondente alla sua classe di insegnamento.
I posti di assistente tecnico, già accantonati nella terza fase della mobilità, che non è possibile utilizzare per la mancata corrispondenza con la classe di insegnamento dell’ITP, incrementano il contingente delle disponibilità sulle quali effettuare le nomine del personale dello stesso profilo professionale, secondo la vigente normativa.
Per disporre l’accantonamento, si utilizza la medesima modalità attualmente prevista per gli assistenti tecnici dell’area AR99.
Ad integrazione di quanto innanzi indicato (art. 3) in merito all’accantonamento di posti in presenza di ITP in soprannumero si precisa:
Per il prossimo anno, sono stati confermati i contingenti regionali del 2011/2012, al fine di consentire direttamente alle SS.LL. le variazioni ritenute opportune, per effetto di eventuali, significative variazioni nell’ambito dell’assetto provinciale.
Per l’istituzione del posto, si evidenzia la necessità di evitare duplicazioni di competenze, in tutti i casi in cui si crei compresenza tra il docente della materia, l’insegnante tecnico-pratico e l’assistente tecnico. A tal fine, semprechè non si creino situazioni di soprannumerarietà, può essere prevista la non attivazione dello stesso posto ovvero, in alternativa, l’istituzione di un posto di diversa area didattica.
Nel rispetto della disciplina contrattuale, anche in tema di quel che concerne le modalità di prestazione dell’orario settimanale di servizio, è previsto che l’assistente tecnico, in attuazione del decreto 275/99, espleti attività connesse all’attuazione dell’autonomia didattica, in relazione alla specifica area professionale del laboratorio di titolarità.