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Comma 81, ITP e ATA – L’interpretazione e le segnalazioni

Premesso che per cambiare una legge (DDL Stabilità) ci vuole un’altra legge, proviamo a leggere attentamente il testo del comma 81: “Allo scopo di evitare duplicazioni di competenza tra aree e profili professionali, negli istituti di scuola secondaria di secondo grado ove sono presenti insegnanti tecnico-pratici in esubero, e’ accantonato un pari numero di posti di assistente tecnico”.

Tale disposizione ha effetti concreti sul lavoro degli insegnanti tecnico pratici per la parte inerente lo svolgimento dell’attività didattica senza il supporto degli assistenti tecnici. Nessun intervento tendente a modificare profilo e funzione docente degli ITP può essere introdotta né dalle scuole né dalla legislazione, in virtù dell’art. 4 comma 81 della legge 183/2011.

Gli insegnanti tecnico partici mantengono appieno il proprio status, dalle ore settimanali di insegnamento, alle attività funzionali, alla fruizione delle ferie e quant’altro. E’ l’area degli assistenti tecnici ad essere pesantemente danneggiata in quanto l’intervento ha effetti sul loro organico e sulla possibilità di consolidare la posizione professionale da parte dei supplenti.

Se si verificassero, in ambito territoriale, interpretazioni che si discostino da quella rappresentata bisogna assolutamente segnalarlo, a tal proposito la UIL – Scuola Nazionale ci ha dato la propria disponibilità per favorire un rapido intervento sindacale che ripristini i diritti dei lavoratori.

Detto ciò, ci pare necessario sensibilizzare le forze politiche affinchè nella stesura del prossimo DDL Stabilità venga stralciato il comma 81 e in questa azione confidiamo nel sostegno del personale ATA precario, vere vittime di questo scempio.

In generale restiamo insoddisfatti da come i sindacati non si siano opposti con determonazione verso quella che possiamo definire un’azione vessatoria nei confronti della categoria.

Liborio Butera:
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