Ancora una volta determinanti rispetto alle scelte dell’amministrazione il timore dei controlli del Tesoro e la preoccupazione di possibili aggravi di spesa rinvenibili nella determinazione delle disponibilità e nel reimpiego del personale soprannumerario e/o in esubero.
La sottoscrizione dell’ipotesi di CCNI, pur con le inevitabili mediazioni raggiunte, rappresenta un punto di sintesi rilevante che ha consentito l’affermazione di importanti richieste avanzate dalla CISL Scuola e la riconferma della competenza della contrattazione nella disciplina delle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie del personale.
Il testo sarà ora sottoposto alle procedure di controllo, che prevedono anche alcuni passaggi interni al MIUR riguardo i quali l’Amministrazione si è impegnata a procedere con la massima celerità. La sottoscrizione definitiva del CCNI è prevedibile possa essere effettuata entro la prima parte del mese di luglio, e conseguentemente i termini per la presentazione delle domande saranno probabilmente fissati per la fine luglio/primi giorni di agosto p.v.
Di seguito le principali modifiche e integrazioni.
Premessa all’articolato
E’ stata introdotta per affermare e ribadire il ruolo, le materie e le prerogative della contrattazione integrativa prevista dal CCNL vigente.
Eventi sismici (art. 1, comma 11)
E’ stata prevista la riapertura e l’integrazione della contrattazione per rispondere alle esigenze di interventi specifici per il personale coinvolti dai recenti eventi sismici.
Docenti in esubero (art. 2, comma 1 lettera h e comma 9 lettera e – art. 3, commi 1 e 3)
Le possibilità di utilizzo dei docenti in esubero sono state estese ai posti autorizzati per l’attuazione di progetti, attivati anche in via sperimentale. La mediazione con l’amministrazione ha comportato l’inserimento della precisazione che in questi casi non devono sussistere altri posti disponibili a livello provinciale.
Docenti di religione cattolica
E’ stato chiarito che nei casi di dimensionamento che non consentono la conferma dell’utilizzazione degli insegnanti di religione nella stessa sede di servizio, si applicano le disposizioni dell’art. 20 del CCNI sulla mobilità (art. 2, comma 11). Nell’art. 3 bis è stato precisato che l’ufficio regionale predispone il quadro complessivo delle disponibilità anche per i posti di religione, previa informativa alle OO SS.
Relazioni sindacali
Agli articoli 4 e 15 sono state richiamate le disposizioni del CCNL (in premessa) relative alle modalità di assegnazione nell’ambito delle sedi e/o plessi dell’istituto.
Licei musicali e coreutici (art. 6 bis)
Le integrazioni all’art. 6 bis sono state oggetto di ampio dibattito e posizioni contrapposte tra l’amministrazione e le OO.SS. ?????
Accogliendo una richiesta sindacale che lo scorso anno era stata oggetto di nota a verbale, è stata finalmente estesa ai docenti di strumento musicale (dando la precedenza a coloro che sono in esubero provinciale) la possibilità di utilizzazione nell’ambito degli insegnamenti di “Esecuzione e interpretazione” e “Laboratorio di musica d’insieme”, pur se in subordine ai docenti forniti dei titoli indicati nella nota prot. 2320 del 29.3.2012. E’ stato, inoltre, precisato che la partecipazione ai progetti attivati in base alla legge 440/97 è valutabile come servizio prestato in questi insegnamenti solo fino all’a.s. 2011/2012.
Con uno specifico comma aggiuntivo e come avviene in generale per le operazioni di conferma delle utilizzazioni, è stato chiarito:
– che anche nei licei musicali le conferme precedono le nuove utilizzazioni ma solo nei riguardi degli aventi diritto sulla base della posizione occupata nella graduatoria
– che le utilizzazioni nell’ambito della provincia precedono quelle dei docenti titolari in altra provincia
Insegnamento curricolare della musica nella scuola primaria (art. 6 ter)
E’ stato precisato che l’insegnamento curricolare della musica nella scuola primaria (di cui al DM 8/2011) può essere affidato al di fuori delle classi assegnate come titolare di posto comune, solo su base volontaria
Assegnazioni provvisorie dei docenti assunti in ruolo con decorrenza giuridica 1.9.2011
A seguito di una richiesta che la CISL Scuola ha avanzato con forza al tavolo della trattativa, e sostenuta da tutte le OO.SS., è stato attenuato il vincolo quinquennale previsto dalla legge 106/2011 per i docenti che sono stati assunti con decorrenza giuridica 1.9.2011. Infatti, oltre a consentire l’assegnazione provvisoria per diversa provincia a coloro che beneficiano delle precedenze di cui all’art. 8 punti I, III, IV, VI e VII, tra cui sono comprese le lavoratrici madri o, in alternativa i lavoratori padri con figlio di età fino a 3 anni, sarà possibile presentare domanda di assegnazione provvisoria per diversa provincia anche alle lavoratrici madri (o, in alternativa, ai lavoratori padri) che hanno figli di età superiore a tre anni e fino ad otto, pur non avendo diritto di precedenza.
Dsga coinvolti dal dimensionamento (art. 11 lettera o)
All’art. 11, su nostra richiesta, è stata prevista la possibilità di presentare domanda di utilizzazione in una scuola del comune di precedente titolarità anche ai Dsga che pur non essendo stati individuati soprannumerari, a seguito del dimensionamento sono stati assegnati in una scuola compresa nel singolo dimensionamento ma situata in comune diverso.
Al tavolo è stato anche assunto l’impegno di riconsiderare per l’a.s. 2013/2014 le disposizioni dell’art. 47 sulla mobilità.
Dsga in esubero (art. 13)
All’art. 13 sono state ampliate le possibilità di utilizzazione dei Dsga che risultano in esubero sulla provincia a seguito dei dimensionamenti e delle disposizioni sulle scuole sottodimensionate. A tale fine sono state incluse tra le disponibilità di posti:
– le scuole sottodimensionate (art. 4 comma 70 della Legge n. 183/2011) da assegnare, al posto della reggenza, prioritariamente a coloro che vi erano titolari nell’a.s. 2011/2012;
– i posti relativi a progetti autorizzati, anche in via sperimentale, solo qualora non risulti disponibile altro posto a livello provinciale.
Copertura dei posti vacanti e disponibili di Dsga
Sono state riproposte nel nuovo art. 14 le disposizioni che erano contenute nell’ex art. 11 bis qualora non siano sufficienti le procedure di copertura dei posti vacanti di Dsga previste dal CCNL.
Sequenza operativa del personale docente
L’ordine delle operazioni per le utilizzazioni del personale docente è stato sistematizzato e riorganizzato introducendo maggiori elementi di chiarezza.
CISL-Scuola