I posti del personale docente e ATA “accantonati” in quanto destinati a nomina a tempo indeterminato retroattiva, sono da considerarsi solo disponibili per l’anno scolastico in corso.
Lo chiarisce il MIUR con la nota prot 4354 allegata, attraverso la quale viene chiarito che conseguentemente le supplenze assegnate “fino all’avente titolo” (ex art. 40) dovranno essere trasformate per continuità in contratti fino al termine delle attività didattiche (30 giugno) nei riguardi degli stessi supplenti già in servizio su tali posti.