L’intervento modificativo riguarda gli articoli 5 e 15 del d.m. 249/2010 e precisamente:
art. 5 Calcolo del fabbisogno.
La programmazione del numero di docenti abilitati avviene attraverso decreto del miur tenendo conto anche del tasso medio di supplenze conferite nel triennio.
art.15 Norme transitorie.
Si istituiscono percorsi formativi abilitanti speciali per il conseguimento dell’abilitazione nella secondaria di primo e secondo grado riservati a coloro che, in possesso dei requisiti per l’iscrizione ai TFA ordinari, hanno maturato 3 anni di servizio a tempo determinato, dal 1999/2000 al 2011/2012 nella classe di concorso prescelta per il percorso abiliatante, ovvero nell’ambito disciplinare corrispondente.
Ai fini del calcolo di ciascuno dei 3 anni, vale il servizio prestato per almeno 180 giorni.
Il servzio è valido se prestato nella scuola statale o paritaria.
E’ valido anche il servzio prestato su sostegno nel medesimo grado di istruzione del percorso abilitante prescelto.
Il percorso speciale non prevede prove d’accesso.
Al comma 16 dell’art 15 , analogamente , viene prevista l’iscrizione al percorso abilitante per infanzia e primaria senza prove d’accesso per coloro che siano in possesso di tre anni di servzio a tempo determinato nell’infanzia e nella primaria, statale o paritaria.
Ricordiamo che l’iter del provvedimento prevede il parere di diversi organismi consultivi per cui non è facile, oggi, prevedere i tempi di emanazione del decreto.