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Comma 81 – La lettera della Professoressa Sicoli al Presidente della Repubblica

Gentile Signor Presidente,
sono una Docente di Laboratorio, Insegnante Tecnico Pratico a tempo indeterminato dal 1 Luglio 2005.
Il contratto di lavoro da me stipulato con l’Ufficio Scolastico mi ha inquadrata nell’area professionale del personale Docente diplomato della scuola secondaria superiore, con i compiti e le mansioni attribuite al profilo professionale dei docenti del C.C.N.L., ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 23 del 24 Luglio 2003 per il comparto scuola.
La Scuola Pubblica Italiana ha subito uno smantellamento culturale, sociale e strutturale che ha determinato e determina un malcontento che genera tanta incertezza. Rivolgendomi a lei, sono sicura di non dire un’eresia quando affermò che un popolo colto e istruito è un popolo forte e dignitoso che ha le giuste capacità e i pronti mezzi per venir fuori da ogni situazione di conflittualità sociale, culturale ed economica. Chi più di lei sa di cosa parlo; chi più di lei sa di quanta verità c’è in queste parole! Purtroppo, vista l’attuale situazione, è solo un pensiero aleatorio più che un obiettivo condiviso da parte dei governi italiani (sia quello attuale che quelli passati).
Detto ciò, in virtù della Riforma Gelmini e dei conseguenti tagli (orizzontali e discriminatori), il docente di laboratorio si è ritrovato in una grave situazione lavorativa che ha determinato una pesante situazione di esubero della tabella C (la mia classe di concorso è la C300). In aggiunta ad una così ingiusta azione da parte di un governo che l’ha determinata, lo stesso si è ‘arrogato’ il diritto di continuare un disegno che ha visto nel DDL Stabilità Legge 183 del 12/11/2011 all’art. 4 comma 81 un’azione di riparo che ha generato a mio parere una palese forma di incostituzionalità.
Il forte scoramento, la sentita ingiustizia sociale e la percepita dignità professionale lesa mi portano a lei per trovare quantomeno un dialogo e cercare di capire quindi come la Carta Costituzionale sia stata adempiuta.
Le scrivo poiché ritengo che la sua persona, nonché figura istituzionale, potrebbe dare voce di conoscenza, di difesa, di conforto, di moralità, di riconoscimento di dignità e di costituzionalità alla figura professionale che rivesto. Ed è anche questo il motivo di questa lettera; voglia di giustizia sociale in primis ed anche giustizia costituzionale, che la mia categoria ha esercitato già in varie forme di manifestazione, di comunicazione, di richieste, di ascolto, di propositi. Ci siamo rivolti e ci rivolgiamo continuamente a tutti i canali che conosciamo: il Ministero in toto a partire dal Ministro dell’Istruzione a finire a tutte le figure rappresentative di esso; alle sigle sindacali riconosciute giuridicamente, nonché a tutte le figure politiche ed a i loro partiti.
Ad oggi , però, a parte l’impegno personale e combattivo di alcune persone sia nel mondo politico, sindacale ed istituzionale non abbiamo ancora visto concretizzata una risposta equa e piena.
Ed ecco che sono qui a chiederle:
Si può incorrere in un errore costituzionale che toglie diritti che i nostri padri costituenti hanno con fatica esercitato generando la Costituzione Italiana?

Al riguardo, Illustro qui i passaggi che fanno emergere l’azione incostituzionale. Dalla semplice lettura si evince che il Docente di laboratorio ITP dovrebbe svolgere le mansioni dell’assistente tecnico:
L’art. 4 comma 81 recita così: ‘Allo scopo di evitare duplicazioni di competenza tra aree e profili professionali, negli istituti di scuola secondaria superiore di secondo grado ove sono presenti insegnanti tecnico-pratici in esubero, è accantonato un pari numero di posti di assistente tecnico’.
Allora mi permetto, da semplice cittadina di mettere in rilievo alcune anomalie.
Gli art. 1 e 4 della Costituzione Italiana (principi fondamentali) sanciscono il diritto-dovere al lavoro.
Art. 1 ‘ L’Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro. La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione.’
Art. 4 ’La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto. Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un’attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società’.
Evidenzio ‘..promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto‘
L’effettività del diritto al lavoro si esplica in una articolata serie di leggi che disciplinano rigorosamente l’accesso al lavoro, lo svolgimento del rapporto, i diritti e gli obblighi connessi, la sua cessazione. Esemplificativo è lo Statuto dei Lavoratori (legge n. 300 del 20 maggio 1970), che vieta al datore di lavoro di attuare trattamenti discriminatori tra i lavoratori, che ne salvaguarda la libertà di opinione e di associazione in sindacati, che vieta di adibire il lavoratore allo svolgimento di mansioni inferiori a quelle per le quali sia stato assunto, che pone una serie di garanzie per evitare licenziamenti illegittimi, fino alla reintegrazione nel posto di lavoro del dipendente ingiustamente licenziato.
Evidenzio ’ … secondo le proprie possibilità e la propria scelta’
Questa norma rileva (anche nel passo evidenziato) l’importanza attribuita al lavoro nell’ambito dello Stato sociale, non solo come mezzo di sussistenza per sopperire ai bisogni materiali, ma anche come strumento necessario per affermare le proprie capacità e quindi la propria personalità. In tal modo si consentono all’individuo la piena esplicazione delle sue libertà e il pieno godimento dei suoi diritti.
CONCLUSIONE:
L’art. 4 della Costituzione Italiana vieta che il lavoratore svolga mansioni inferiori a quelle per le quali è stato assunto.
L’art. 4 comma 81 della Legge 183/2011 invece regola una discriminazione; il profilo professionale dell’insegnante tecnico-pratico non è uguale a quello dell’assistente tecnico (si determinerebbe in automatico un demansionamento).
L’art. 4 della Costituzione Italiana salvaguarda il dovere di svolgere il lavoro secondo le proprie possibilità e la propria scelta.
L’art. 4 comma 81 della Legge 183/2011 non prevede la possibilità di scelta e si basa su un dato di situazione di esubero determinato da terzi (il Governo) e non dal lavoratore.

Gli artt. 35-40 disciplinano le condizioni di lavoro al fine di garantire l’integrità fisica dei lavoratori e il rispetto per la loro dignità.
Art. 35 ’La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni. Cura la formazione e l’elevazione professionale dei lavoratori. Promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali intesi a d affermare e regolare i diritti del lavoro. Riconosce la libertà di emigrazione, salvo gli obblighi stabiliti dalla legge nell’interesse generale, e tutela il lavoro italiano all’estero. ‘
Evidenzio ‘… tutela il lavoro’
La norma in esecuzione del principio di eguaglianza, si propone di proteggere i lavoratori subordinati, cioè la categoria più debole del sistema produttivo. Le norme costituzionali dettano i principi che devono essere accolti dalle leggi ordinarie dirette a disciplinare il rapporto di lavoro. Esse devono proteggere il prestatore subordinato in tutte le fasi di tale rapporto, dalla sua costituzione fino alla sua cessazione. Per questo motivo i diritti costituzionalmente riconosciuti ai lavoratori non sono rinunciabili, né disponibili. Lo scopo di questa disciplina è di impedire che il prestatore di lavoro possa essere oggetto di ricatti da parte del datore di lavoro, sotto la minaccia del licenziamento.
CONCLUSIONI:
L’art. 35 della Costituzione Italiana garantisce il lavoratore subordinato e i suoi diritti non sono rinunciabili e né disponibili.
L’art. 4 comma 81 Legge 183/2011 pone il lavoratore in una possibile e futura condizione di mobilità e di scelta obbligata e secondo l’art. 33 comma 7 del decreto legislativo 165/01 si porta in una condizione di ricatto in quanto l’eventuale rifiuto porterebbe la minaccia del licenziamento.

Professoressa Teresa Sicoli

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