il decreto legislativo 1277/48 introduce nel Comparto Istruzione italiano il profilo dell’ Insegnante Tecnico Pratico (ITP) il cui titolo di accesso all’insegnamento è il Diploma quinquennale;
ai sensi dell’art.5 della Legge 124 del 1999 viene riconosciuta al profilo dell’ITP piena autonomia e completa priorità di voto sia in sede di valutazione sia nelle operazioni di scrutinio, dotando lo stesso di registro personale, al pari degli altri docenti;
al profilo dell’ITP viene affidata la responsabilità di conduzione delle attività di laboratorio nelle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado, dapprima in piena autonomia e successivamente, con ore parziali, in compresenza riconoscendogli, giuridicamente ed economicamente, il ruolo e la dignità di “docente”;
le attività didattiche cosiddette “tecnico-pratiche”, ancorché in compresenza, si svolgono nei laboratori alla presenza di un assistente tecnico di laboratorio che, non appartenente al profilo docente ma al personale ATA, al quale spetta di provvedere alla preparazione del materiale e degli strumenti per le esperienze didattiche e per le esercitazioni pratiche nonché il riordino e la conservazione del materiale e delle attrezzature tecniche, mentre la conduzione dell’attività didattica è esclusiva competenza dell’insegnante tecnico pratico nella sua funzione e ruolo di docente;
il profilo di ITP opera in sinergia, e mai in subordine nè gerarchico né funzionale, col docente teorico condividendo, insieme, strumenti , criteri ed obiettivi sia didattici che valutativi;
l’ITP in virtù dei livelli operativi succitati, si configura come un profilo appartenente al ruolo docente e non va confuso con la figura dell’Assistente di Cattedra soppressa fin dal 1999, o con quella dell’Assistente Tecnico, appartenente al ruolo ATA (Ausiliari, Tecnici, amministrativi);
agli aspetti suindicati si aggiunge il portato dei Regolamenti di riordino dei licei, degli istituti tecnici e degli istituti professionali emanati dal Presidente della Repubblica in data 15 marzo 2010 che ha comportato una riduzione del quadro orario delle ore di laboratorio determinando dei riflessi critici in capo a questa categoria di insegnanti con la conseguenza di condizionare notevoli esuberi nel personale di ruolo e precludendo ogni possibilità di accesso ai docenti della Tabella C che da anni vengono arruolati con contratto a tempo determinato;
il riordino del sistema dell’Istruzione Secondaria Superiore ha previsto che gli Istituti Professionali, così come gli Istituti Tecnici e i Licei, possano rilasciare esclusivamente diplomi di istruzione secondaria superiore al termine di un percorso di 5 anni, in questo scenario ciascuna regione ha definito un nuovo sistema regionale di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) al fine di consentire agli studenti di conseguire una qualifica professionale in un percorso triennale;
il suindicato IeFP in alcune realtà territoriali risulta inefficace ai fini di una svolta significativa dell’attività di laboratorio atta a salvaguardare il ruolo e la dignità degli insegnanti tecnico pratici;
è opportuno evidenziate che la ricollocazione del personale a classe di concorso in esubero, appartenente a tale categoria negli uffici tecnici previsti nell’istruzione tecnica e professionale, ai sensi della Circolare Ministeriale n.63 del 13 luglio 2011 avente ad oggetto “Anno scolastico 2011/2012- adeguamento degli organici di diritto alle situazioni di fatto”, non è sufficiente a garantire e salvaguardare il posto di lavoro;
ai sensi del comma 81 dell’art 4 della legge n.183 del 2011 è previsto che “negli istituti di secondo grado ove sono presenti insegnanti tecnico pratici in esubero, è accantonato un pari numero di posti di assistente tecnico” declassando, di fatto, tale figura professionale indirizzandola verso un’area e un profilo che non gli compete e in evidente conflitto con lo stato giuridico dell’insegnante tecnico pratico, la cui funzione docente è ampiamente declamata nei riferimenti normativi citati in premessa;
alla suindicata criticità si aggiungono le incertezze in capo alla medesima categoria alimentate dalla mancata definizione di disposizioni che riconoscano l’accesso al TFA, di cui al decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249 , per gli insegnanti tecnico pratici non abilitati ancorché in possesso di titoli di servizio atti a comprovare l’esperienza maturata nell’insegnamento ed inseriti in III fascia d’Istituto;
impegna il Governo
a consentire, attraverso specifiche disposizioni, il mantenimento e l’ estensione degli incarichi in compresenze presso tutti gli istituti con indirizzi Liceali, Professionali e dell’Istruzione e Formazione Tecnica Superiore, anche mantenendo le risorse di organico funzionale nella scuola di titolarità;
ad adottare misure atte ad estendere l’obbligatorietà dell’Ufficio Tecnico negli indirizzi per i quali tale obbligo non sussiste;
a consentire l’abrogazione del comma 81 dell’art 4 della legge n.183/11 il cui portato mortifica l’intera categoria dei docenti ITP, e mantiene dei profili di dubbia legittimità giuridica;
a predisporre ogni opportuna iniziativa volta ad affrontare le problematiche afferenti i docenti tecnico-pratici non abilitati per i quali non è stato ancora previsto nessun percorso abilitante e a intervenire sulle modalità di accesso al tirocinio, prevedendo un accesso diretto al tirocinio per quei docenti di ogni ordine e grado, ivi compresi insegnanti tecnico pratici ed ex diplomati di Istituti e Scuole magistrali (operativi presso la scuola dell’infanzia e primaria), considerati privi di abilitazione, che abbiano maturato almeno 360 giorni di servizio.
GRANATA DI BIAGIO BARBARO MURO