Oggetto: Graduatorie ad Esaurimento. Emendamento al Decreto “mille proroghe”.
Con la presente, noi docenti precari inseriti a pieno titolo nelle Graduatorie ad Esaurimento, intendiamo sottoporre alla Vostra cortese attenzione la situazione che si verrebbe a creare nel momento in cui il Senato approvasse, in sede di conversione in legge del decreto “milleproroghe”, l’emendamento varato in Commissione Bilancio e Finanze che intende riaprire le Graduatorie ad Esaurimento per il 2012-13 a favore degli abilitati e abilitandi in Scienze della Formazione Primaria e di quelli dei corsi per l’Educazione Musicale.
Sappiamo bene che, se il Senato approverà, si apriranno le porte a più di 20 mila neolaureati o laureandi. Per una esaustiva comprensione della questione in argomento, è utile riepilogare il relativo quadro normativo nella sua evoluzione. La Legge n. 296 del 2006 (finanziaria 2007), al comma 605 dell’art. 1, ha trasformato le Graduatorie Permanenti in Graduatorie ad Esaurimento, facendo salvi i nuovi inserimenti, da effettuare per il biennio 2007/2008, per i soli docenti che fossero già in possesso di abilitazione e, con riserva del conseguimento del titolo di abilitazione, per quelli che alla data di entrata in vigore della legge stessero frequentando i corsi abilitanti SSIS, COBASLID, Scienza della Formazione Primaria ed i corsi di Didattica della Musica presso i Conservatori di Musica. L’art. 64 del Decreto Legge n. 112 del 2008, convertito con modificazioni dalla Legge n. 133 del 2008, ha poi stabilito la sospensione delle procedure per l’accesso alla SSIS per l’anno accademico 2008/2009, e fino al completamento degli adempimenti riguardanti la razionalizzazione e l’accorpamento delle classi di concorso e la revisione dei criteri e dei parametri vigenti per la determinazione degli organici del personale docente ed A.T.A. Il successivo Decreto Legge n. 137 del 2008, convertito con modificazioni dalla Legge n. 169 del 2008, ha eccezionalmente previsto all’art. 5-bis l’inserimento nelle Graduatorie ad Esaurimento di coloro che hanno frequentato i corsi del IX ciclo presso le SSIS o i corsi COBASLID attivati nell’anno accademico 2007/2008 ed hanno conseguito il titolo abilitante. In applicazione della norma sopracitata, il Decreto Ministeriale n. 42 dell’8 aprile 2009 di integrazione e aggiornamento delle Graduatorie ad Esaurimento per gli anni scolastici 2009/2010 e 2010/2011 ha individuato le categorie di aspiranti che potevano presentare domanda di inserimento nelle graduatorie, sia a pieno titolo che con riserva. L’orientamento legislativo di non estendere l’inclusione nelle Graduatorie ad Esaurimento ad altre categorie di aspiranti oltre quelle già indicate, è stato ulteriormente confermato dall’art. 9, comma 20 del Decreto Legge n. 70 del 2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 106 del 2011, il quale ha stabilito che l’aggiornamento delle graduatorie è consentito, con cadenza triennale (non più biennale), “senza possibilità di ulteriori nuovi inserimenti”. Pertanto, il Decreto Ministeriale n. 44 del 12 maggio 2011, parzialmente modificato con successivo decreto n. 47 del 26 maggio 2011 a seguito della citata disposizione che ha reso le graduatorie triennali, ha previsto soltanto le seguenti tipologie: permanenza e/o aggiornamento del punteggio degli aspiranti già inseriti in graduatoria, conferma dell’iscrizione con riserva o scioglimento della stessa, e trasferimento ad una provincia diversa da quella di inserimento. Dal quadro normativo sopra esposto si può evincere che non sussiste alcuna disposizione legislativa che prenda in considerazione gli iscritti ai corsi abilitanti successivi all’anno 2007/2008, in quanto il legislatore ha ritenuto opportuno non incrementare ulteriormente il canale di reclutamento costituito dalle Graduatorie ad Esaurimento. Ciò al fine di conseguire l’obiettivo di evitare il formarsi di nuovo precariato ingrossando le fila di quello già esistente. Pertanto, il titolo conseguito dai colleghi abilitati esclusi dalle Graduatorie ad Esaurimento, pur utile per insegnare nelle scuole con diritto ad iscriversi nella Seconda Fascia delle Graduatorie d’Istituto per il conferimento delle supplenze, non è tuttavia idoneo per l’inserimento nelle Graduatorie ad Esaurimento. Alla luce di quanto sopra, al fine di garantire il carattere “ad esaurimento” delle Graduatorie sancito dalla Legge 296/2006 e di favorire la risoluzione del problema del precariato scolastico, chiediamo che il suddetto emendamento non venga approvato.
Con ossequio
DOCENTI PRECARI INSERITI NELLE GRADUATORIE AD ESAURIMENTO