Disposizioni per l’istruzione
Art. 54 (Autonomia responsabile)
1. Al fine di consolidare e sviluppare l’autonomia delle istituzioni scolastiche, potenziandone l’autonomia gestionale secondo criteri di flessibilità e valorizzando la responsabilità e la professionalità del personale della scuola, a decorrere dall’anno scolastico 2012/2013 si applicano le disposizioni di cui ai seguenti commi.
2. Alle istituzioni scolastiche sono assegnate risorse finanziarie a valere sui fondi e con le modalità
di cui al successivo articolo 7.
3. In relazione al personale docente e ATA sono definiti:
a) per ciascuna istituzione scolastica, un organico dell’autonomia, funzionale all’attività didattica, educativa, amministrativa, tecnica e ausiliaria ordinaria alle esigenze di sviluppo delle eccellenze, di recupero, di integrazione e sostegno ai diversamente abili e di programmazione dei fabbisogni di personale scolastico;
b) un organico di rete per i fini di cui all’articolo 3, considerando con particolare riguardo le esigenze di integrazione degli alunni diversamente abili nonché di prevenzione dell’abbandono e di contrasto dell’insuccesso scolastico e formativo, specie per le aree di massima corrispondenza tra povertà e dispersione scolastica.
4. L’organico dell’autonomia di cui al comma 3 è costituito da tutti i posti corrispondenti a fabbisogni con carattere di stabilità per almeno un triennio sulla singola scuola, sulle reti di scuole e sugli ambiti provinciali, anche per i posti di sostegno.
5. L’organico dell’autonomia rimane determinato ai sensi dell’articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, salvo quanto disposto al successivo comma 6. In sede di prima applicazione l’organico dell’autonomia è determinato in misura uguale a quello dell’anno scolastico 2011/2012, pari a 724.000 posti docenti e 233.100 posti ATA, fermo restando anche per gli anni 2012 e successivi l’accantonamento in presenza di esternalizzazione dei servizi per i posti ATA.
6. L’organico dell’autonomia comprende ulteriori 10.000 posti, da attivare successivamente alla definizione di una apposita sequenza contrattuale che non rechi nuovi o maggiori oneri per le finanze pubbliche, destinati al supporto dell’autonomia scolastica, per la flessibilità e il potenziamento dell’offerta didattica e per gli interventi perequativi.
7. Con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, sono stabiliti i criteri per la determinazione degli organici di cui ai commi 4 e 5.
Art. 55 (Potenziamento del sistema nazionale di valutazione)
1. Nelle more della definizione di un sistema organico e integrato di valutazione delle istituzioni scolastiche, dell’università e della ricerca, l’INVALSI assicura, oltre allo svolgimento dei compiti di cui all’articolo 3, del decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 286, anche il coordinamento funzionale del sistema nazionale di valutazione di cui all’articolo 2, comma 4-undevicies, del decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, avvalendosi anche della prestazione professionale di esperti di comprovata e specifica esperienza, nei limiti delle risorse finanziarie attribuite all’Istituto medesimo. A tal fine, in via
sperimentale, l’Invalsi si avvale dell’Agenzia per la diffusione di tecnologie per l’innovazione per il supporto nella definizione di metodologie di valutazione condivise.
2. Le attività dell’INVALSI di cui al comma 1, relative alla missione istruzione, sono finanziate a valere sui fondi di cui all’articolo 31, comma 1.
3. Le istituzioni scolastiche partecipano, come attività ordinaria d’istituto, alle rilevazioni nazionali
degli apprendimenti degli studenti, di cui all’articolo 1, comma 5, del decreto-legge 7 settembre 2007, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2007, n. 176.
Art. 56 (Reti territoriali di scuole)
1. Al fine di favorire la gestione ottimale delle risorse umane, strumentali e finanziarie, le istituzioni scolastiche costituiscono reti territoriali sulla base di linee guida definite a livello nazionale dal Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, d’intesa con la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
Art. 57 (Convitti nazionali)
1. I convitti nazionali e gli educandati femminili dello Stato, ridenominati collegi italiani internazionali, sono istituzioni a ordinamento speciale con personalità giuridica di diritto pubblico e autonomia amministrativa, finanziaria e patrimoniale e con potestà statutaria, sottoposti alla vigilanza del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca.
2. Con uno o più regolamenti ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, adottati, entro tre mesi dall’entrata in vigore del presente decreto, su proposta del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono disciplinate l’organizzazione e le modalità di funzionamento dei collegi di cui al comma 1. Sugli schemi di regolamento è acquisito, anche contemporaneamente al parere del Consiglio di Stato, il parere delle competenti Commissioni parlamentari. Decorsi sessanta giorni dalla richiesta di parere alle
Commissioni, i regolamenti possono essere comunque emanati. Tali regolamenti si conformano ai
seguenti criteri e principi direttivi:
a) caratterizzare i collegi nel senso della loro proiezione internazionale, intesa come opportunità per realizzare progetti capaci di favorire la crescita di giovani cittadini d’Europa e del mondo, innalzando la qualità dell’offerta formativa, sviluppando le potenzialità collegate all’integrazione fra le dimensioni nazionale e internazionale delle politiche educative dell’istruzione e della formazione e coniugando i processi in predicato con flessibilità e modularità in virtù della residenzialità e semi residenzialità, anche attraverso l’utilizzo dei periodi estivi; in tali collegi è applicata la metodologia del Content and Language Integrated Learning (CLIL) fin dal primo anno della scuola secondaria superiore;
b) prevedere l’ammissione di alunni e alunne frequentanti i corsi di studio di cui al primo e secondo ciclo già attivati o da attivarsi ai sensi dei regolamenti adottati in applicazione dell’articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla 6 agosto 2008, n. 133, nonché di alunni provenienti da istituti esteri, già partner per comuni progetti didattici, scambi e mobilità;
c) per il reclutamento e la gestione del nuovo personale dei collegi italiani internazionali, ferme restando le ordinarie procedure di assegnazione del personale con funzione dirigenziale e di mobilità del personale docente, educativo e ATA, prevedere per questi ultimi, in tempo utile rispetto alle relative operazioni di mobilità, l’acquisizione di un gradimento da parte dei collegi che li abilita a presentare istanza di mobilità; a tal fine i docenti interessati presentano domanda
corredata di un curricolo professionale al collegio prescelto.
3. Fino all’emanazione dei regolamenti di cui al comma 2, sono fatti salvi gli incarichi dei rettori–dirigenti scolastici, del personale docente, educativo e ATA attualmente in servizio nei convitti nazionali e negli educandati femminili dello Stato.
Art. 58 (Misure di semplificazione e promozione dell’istruzione tecnico-professionalee degli istituti tecnici superiori (ITS))
1. Con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, adottato di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono adottate linee guida per conseguire i seguenti obiettivi:
a) realizzare un’offerta coordinata, a livello territoriale, tra i percorsi degli istituti tecnici, degli istituti professionali e di quelli di istruzione e formazione professionale di competenza delle regioni;
b) favorire la costituzione dei poli tecnico-professionali di cui all’articolo 13 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40;
c) promuovere la realizzazione di percorsi in apprendistato, anche per il rientro in formazione dei giovani.
2. Con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, adottato d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti criteri generali per:
a) realizzare un’offerta coordinata di percorsi degli istituti tecnici superiori (ITS) in ambito nazionale, in modo da valorizzare la collaborazione multiregionale e facilitare l’integrazione delle risorse disponibili con la costituzione di non più di un istituto tecnico superiore in ogni regione per la medesima area tecnologica;
b) semplificare gli organi di indirizzo, gestione e partecipazione previsti dagli statuti delle fondazioni ITS;
c) prevedere, nel rispetto del principio di sussidiarietà, che le delibere degli organi di cui alla lettera b), siano adottate con voti di diverso peso ponderale o di quorum funzionali e strutturali, definiti da ciascun istituto tecnico superiore.
Art. 59 (Budget dell’autonomia responsabile)
1. Nello stato di previsione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, in ciascuno dei programmi relativi all’istruzione pre-scolastica, primaria, secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado e post-secondaria della missione Istruzione, è istituito il “Fondo per il funzionamento dell’istruzione scolastica”. In ciascuno dei programmi relativi all’istruzione pre-scolastica, primaria, secondaria di primo grado e secondaria di secondo grado, sono istituiti il “Fondo per il personale dell’istruzione scolastica” e il “Fondo per gli investimenti dell’istruzione scolastica statale”. Nel programma relativo all’istruzione non statale è altresì istituito il “Fondo per
l’istruzione paritaria”, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 2, comma 47, della legge 22 dicembre 2008, n. 203.
2. Nei fondi per il funzionamento dell’istruzione scolastica e per l’istruzione paritaria confluiscono, con il decreto di cui al comma 7, gli stanziamenti dei capitoli, iscritti nello stato di previsione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di cui all’elenco 1. Nei fondi per il personale e per gli investimenti di cui al comma 1 confluiscono gli stanziamenti dei capitoli, iscritti nello stato di previsione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di cui agli elenchi, rispettivamente, 2 e 3.
3. Con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca sono definiti i criteri per la destinazione dei fondi di cui al comma 1 alle funzioni pubbliche afferenti il relativo programma.
4. Gli stanziamenti iscritti nei Fondi per il funzionamento dell’istruzione scolastica sono assegnati direttamente alle istituzioni scolastiche ed educative, salva una quota non superiore al 3 per cento che può essere destinata ad iniziative a gestione diretta del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca. E’ fatto altresì salvo quanto disposto all’art 33-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n.31.
5. Il disposto di cui al secondo e terzo periodo dell’articolo 21, comma 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59, si applica a tutte le risorse assegnate alle istituzioni scolastiche statali a valere sui fondi di cui al comma 1, salvo quanto stabilito con il decreto di cui al comma 3.
6. Le istituzioni scolastiche ed educative provvedono altresì all’autonoma allocazione delle risorse finanziarie derivanti da entrate proprie o da altri finanziamenti dello Stato, delle regioni, di enti locali o di altri enti, pubblici e privati, sempre che tali finanziamenti non siano inderogabilmente vincolati a specifiche destinazioni.
7. In sede di prima attuazione, il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca definisce con proprio decreto la quota dei capitoli di cui agli elenchi 1, 2 e 3 che confluiscono, ai sensi del comma 2, nei fondi di cui al comma 1. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.
8. Sono abrogati il primo periodo dell’articolo 1, comma 2, della legge 18 dicembre 1997, n. 440, nonché il secondo e terzo periodo dell’articolo 4, comma 82, della legge 12 novembre 2011, n. 183.
Art. 60 (Modernizzazione del patrimonio immobiliare scolastico)
1. Al fine di garantire su tutto il territorio nazionale l’ammodernamento e la razionalizzazione del patrimonio immobiliare scolastico, anche in modo da conseguire una riduzione strutturale delle spese correnti di funzionamento, il CIPE, su proposta del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, approva un Piano nazionale di edilizia scolastica. La proposta di Piano è trasmessa alla Conferenza unificata entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e il Piano è approvato entro i successivi 60 giorni.
2. Il Piano di cui al comma 1 ha ad oggetto la realizzazione di interventi di ammodernamento e recupero del patrimonio scolastico esistente, anche ai fini della messa in sicurezza degli edifici, e di costruzione e completamento di nuovi edifici scolastici, da realizzare, in un’ottica di razionalizzazione e contenimento delle spese correnti di funzionamento, nel rispetto dei criteri di efficienza energetica e di riduzione delle emissioni inquinanti, favorendo il coinvolgimento di capitali pubblici e privati anche attraverso i seguenti interventi:
a) la ricognizione del patrimonio immobiliare pubblico, costituito da aree ed edifici non più utilizzati, che possano essere destinati alla realizzazione degli interventi previsti dal presente articolo, sulla base di accordi tra il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, l’Agenzia del demanio, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero della difesa in caso di aree ed edifici non più utilizzati a fini militari, le regioni e gli enti locali;
b) la costituzione di uno o più fondi immobiliari destinati alla valorizzazione e
razionalizzazione del patrimonio immobiliare scolastico ovvero alla promozione di strumenti finanziari immobiliari innovativi, articolati anche in un sistema integrato nazionale e locale, per l’acquisizione e la realizzazione di immobili per l’edilizia scolastica;
c)la promozione da parte di privati di interventi anche ai sensi della parte II, titolo III, capo III, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sostenuta da agevolazioni amministrative e fiscali, quali il trasferimento di diritti edificatori, la concessione di incrementi premiali di diritti edificatori, la riduzione del prelievo fiscale di pertinenza comunale o degli oneri di costruzione;
d) la messa a disposizione di beni immobili di proprietà pubblica a uso scolastico suscettibili di valorizzazione e dismissione in favore di soggetti pubblici o privati, mediante permuta, anche parziale, con immobili già esistenti o da edificare e da destinare a nuove scuole;
e) le modalità di compartecipazione degli enti locali.
3. In coerenza con le indicazioni contenute nel Piano, il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca promuove la stipulazione di appositi accordi di programma, approvati con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, al fine di concentrare gli interventi sulle esigenze dei singoli contesti territoriali e sviluppare utili sinergie, promuovendo e valorizzando la partecipazione di soggetti pubblici e privati.
4. Nella delibera Cipe di cui al comma 1 sono inoltre disciplinate le modalità e i termini per la verifica periodica delle fasi di realizzazione del Piano, in base al cronoprogramma approvato e alle esigenze finanziarie, potendosi conseguentemente disporre, in caso di scostamenti, la diversa
allocazione delle risorse finanziarie pubbliche verso modalità di attuazione più efficienti.
5. Nelle more della definizione e approvazione del Piano, al fine di assicurare il tempestivo avvio di interventi prioritari e immediatamente realizzabili di edilizia scolastica coerenti con gli obiettivi di cui ai commi 1 e 2:
a) il Cipe, su proposta del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, provvede alla ricognizione delle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate disponibili in materia di edilizia scolastica e alla loro conseguente riallocazione per la messa in sicurezza delle scuole, anche favorendo interventi diretti al risparmio energetico e all’eliminazione delle locazioni a carattere oneroso;
b)il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, può definire, nel quadro delle iniziative previste dall’articolo 8, comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nel rispetto dei vincoli e sulla base delle necessarie verifiche di compatibilità con i saldi strutturali di finanza pubblica di cui all’articolo 8, comma 15, dello stesso decreto-legge n. 78 del 2010, un piano straordinario di costruzione di nuovi edifici scolastici, da realizzarsi entro un tetto di spesa pluriennale fissato con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, da emanare entro 30 giorni dall’entrata in vigore del presente decreto;
c) le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 626, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si applicano anche nel triennio 2012/2014, con estensione dell’ambito di applicazione alle scuole primarie e dell’infanzia.
6. Al fine di semplificare le procedure relative alle operazioni di cui al presente articolo, il vincolo di destinazione a uso scolastico è acquisito automaticamente per i nuovi edifici con il collaudo dell’opera e cessa per gli edifici scolastici oggetto di permuta con l’effettivo trasferimento delle attività scolastiche presso la nuova sede.
7. Al fine di adeguare la normativa tecnica vigente agli standard europei e alle più moderne concezioni di realizzazione e impiego degli edifici scolastici, perseguendo altresì, ove possibile, soluzioni protese al contenimento dei costi, con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono adottate le norme tecniche-quadro, contenenti gli indici minimi e massimi di funzionalità
urbanistica, edilizia e didattica indispensabili a garantire indirizzi progettuali di riferimento adeguati e omogenei sul territorio nazionale.