2. “….l’azione dei due docenti compresenti – quello di materie teoriche e quello di materie pratiche – deve impostarsi ed esprimersi sinergicamente, sì da concretizzarsi in effettiva codocenza attraverso l’individuazione congiunta degli obiettivi, una armonica e coerente definizione dei reciproci ambiti di attività, una scelta congiunta dei mezzi, degli strumenti e dei criteri di valutazione ed opportuni raccordi tra i due momenti valutativi……..” (CM 28/2000)
3. Dall’istituzione della specifica figura dell’ITP (DLgs 1277/48, in GU 6/11/1948 n. 259) fino alla più recente CM 28/2000, all’insegnante tecnico pratico “si applica lo stato giuridico e il trattamento economico e di carriera degli insegnanti”.
4. Come ribadito dalla sentenza del TAR Piemonte n. 651 del 19/12/1978, anche l’orario di servizio è lo stesso.
5. Le compresenze dell’istruzione tecnica e professionale sono previste dagli ordinamenti del 1993/94. In particolare gli articoli 4 e 5 del DM del 15 febbraio 1993 si definiscono gli orari dei docenti teorici e degli insegnanti tecnico pratici.
View Comments (0)