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TFA – Ecco il Decreto MInisteriale che attiva il Tirocinio Formativo Attivo

Riportiamo per intero il Decreto che apre avvia i Tirocini Formativi Attivi per la scuola di primo e secondo grado. Nel decreto che segue trovate la definizione delle modalità di svolgimento e delle caratteristiche delle prove di accesso ai percorsi di tirocinio formativo attivo di cui all’articolo 15, comma 1, del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249. Per l’accesso ai corsi di tirocinio formativo attivo di cui all’articolo 1, comma 1, ciascuna università emana, una volta completate le procedure per l’attivazione dei corsi, in base alla programmazione definita con decreto del Ministro ai sensi dell’articolo 5 del Decreto, il numero dei posti disponibili e le relative classi di concorso.

VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 10 settembre 2010, n.249, concernente il regolamento sulla “Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell’art.2 comma 416 della legge 24 dicembre 2007, n.244” e, in particolare, l’articolo 15, comma 1, che prevede per i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) la possibilità di conseguire l’abilitazione per l’insegnamento nella scuola secondaria di primo e secondo grado mediante il compimento del solo tirocinio formativo attivo di cui all’articolo 10,
VISTA la legge 19 novembre 1990, n.341 “Riforma degli ordinamenti didattici universitari”;
VISTA la legge 5 febbraio 1992, n.104, “Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate” e successive modificazioni;
VISTA la legge 2 agosto 1999, n.264 concernente “Norme in materia di accessi ai corsi universitari”;
VISTA la legge 10 marzo 2000, n.62 sulla parità scolastica;
VISTA la legge 8 ottobre 2010, n.170 “Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico” e, in particolare l’articolo 5;
VISTO il decreto legislativo 19 febbraio 2004, n.59 recante la definizione delle norme generali relative alla scuola dell’infanzia e al primo ciclo dell’istruzione, a norma dell’articolo 1 della legge 28 marzo 2003, n.53;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n.89 concernente “Revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell’infanzia e del primo ciclo dell’istruzione, ai sensi dell’articolo 64, comma 4 del decreto legge 25 giugno 2008, n.112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n.133” e, in particolare l’articolo 1, comma 3;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010 n. 87 “Regolamento recante norme per il riordino degli istituti professionali, a norma dell’articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010 n.88 “Regolamento recante norme per il riordino degli istituti tecnici, a norma dell’articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89 “Revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei, a norma dell’articolo
64 , comma 4 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”;
VISTO il decreto del Ministro della pubblica istruzione 30 gennaio 1998, n.39 “Testo coordinato delle disposizioni impartite in materia di ordinamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento tecnico-pratico e di arte applicata nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria e artistica”;
VISTO il decreto del Ministro della pubblica istruzione 11 agosto 1998, n.357 “Programmi e prove di esame per le classi di concorso a cattedre e a posti di insegnante tecnico-pratico e di arte applicata nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria ed artistica”;
VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 22 ottobre 2004, n.270 “Modifiche al regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli Atenei, approvato con decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n.509”;
VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 7 ottobre 2010, n. 211 concernente lo schema di regolamento recante “Indicazioni nazionali riguardanti gli obiettivi specifici di apprendimento concernenti le attività e gli insegnamenti compresi nei piani degli studi previsti per i percorsi liceali di cui all’articolo 10, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, in relazione all’articolo 2, commi 1 e 3, del medesimo regolamento”;
VISTA la direttiva del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 15 luglio 2010, n.57, ” Linee Guida per il passaggio al nuovo ordinamento degli istituti tecnici a norma dell’articolo 8, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n.88″;
VISTA la direttiva del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 28 luglio 2010, n. 65 ” Linee Guida per il passaggio al nuovo ordinamento degli istituti professionali a norma dell’articolo 8, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87″;
RITENUTA la necessità di definire le modalità ed i contenuti delle prove di ammissione al tirocinio formativo attivo riservato ai soggetti di cui all’articolo 15, comma 1, lettere a), b) e c) del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 10 settembre 2010, n.249;

D E C R E T A:

ART. 1

(Accesso ai corsi di tirocinio formativo attivo per l’abilitazione all’insegnamento nella scuola secondaria di primo e secondo grado)

1) L’ammissione degli studenti ai corsi di tirocinio formativo attivo di cui all’articolo 15, comma 1, del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 10 settembre 2010, n.249, di seguito denominato “Decreto”, avviene nei limiti della programmazione, secondo le modalità indicate al citato art. 15, integrate con le disposizioni di cui al presente provvedimento.
2) Le università e le istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica che istituiscono corsi di tirocinio formativo attivo curano lo svolgimento delle prove d’accesso.
3) Possono partecipare alle prove di accesso coloro i quali, privi di abilitazione per la relativa classe di concorso, entro la data di presentazione della domanda di partecipazione al test preliminare previsto a livello nazionale, fissata dal decreto direttoriale di cui al comma 7:
a) sono in possesso dei titoli di ammissione alle classi di concorso di cui al decreto 30 gennaio 1998, n. 39, ovvero dei titoli di accesso alle classi di concorso di cui al decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 9 febbraio 2005, n.22 o in possesso di laurea magistrale che, secondo l’allegato 2 al decreto del Ministro dell’università e della ricerca del 26 luglio 2007 e successive modifiche ed integrazioni, è corrispondente ad una delle lauree specialistiche cui fa riferimento il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 9 febbraio 2005, n.22;
b) abbiano conseguito il titolo di cui alla lettera a) a condizione che alla data di entrata in vigore del Decreto, ovvero nell’anno accademico 2010-2011, fossero iscritti al relativo corso di laurea magistrale o specialistica;
c) per le classi di concorso A029 e A030, risultano in possesso del diploma rilasciato dagli istituti superiori di educazione fisica (ISEF) già valido per l’accesso all’insegnamento di educazione fisica.
4) I soggetti di cui al comma 3, lettere a) e b) devono altresì essere in possesso alla data di scadenza delle iscrizioni fissata dal decreto di cui al successivo comma 7, degli esami o dei crediti formativi universitari che danno titolo all’insegnamento nelle rispettive classi di concorso.
5) Le prove di accesso hanno per oggetto i programmi di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione 11 agosto 1998, n. 357, integrati dai contenuti disciplinari, oggetto di insegnamento delle relative classi di concorso, previsti:
a) dalle indicazioni nazionali, di cui al decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59 come aggiornate dal decreto del Ministro della pubblica istruzione 31 luglio 2007, “Indicazioni per il curricolo”;
b) dal decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 7 ottobre 2010, n. 211 concernente lo schema di regolamento recante “Indicazioni nazionali riguardanti gli obiettivi specifici di apprendimento concernenti le attività e gli insegnamenti compresi nei piani degli studi previsti per i percorsi liceali di cui all’articolo 10, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, in relazione all’articolo 2, commi 1 e 3, del medesimo regolamento”;
c) dalla direttiva del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 15 luglio 2010, n. 57, “Linee Guida per il passaggio al nuovo ordinamento degli istituti tecnici a norma dell’articolo 8, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88”;
d) dalla direttiva del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 28 luglio 2010, n. 65 “Linee Guida per il passaggio al nuovo ordinamento degli istituti professionali a norma dell’articolo 8, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87”.
6) Ai sensi dell’articolo 15, comma 5, del Decreto la prova di accesso consta di:
a) un test preliminare predisposto dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca;
b) una prova scritta predisposta da ciascuna università;
c) una prova orale.
7) Il calendario del test preliminare di cui al comma 6, lettera a), è definito con successivo Decreto Direttoriale della competente Direzione Generale del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca.
Il test preliminare mira a verificare le conoscenze disciplinari relative alle materie oggetto di insegnamento di ciascuna classe di concorso e le competenze linguistiche di lingua italiana.
9) Il test preliminare è costituito da 60 quesiti, ciascuno formulato con quattro opzioni di risposta, fra le quali il candidato ne deve individuare l’unica esatta. Un numero pari a 10 quesiti sono volti a verificare le competenze in lingua italiana, anche attraverso quesiti inerenti la comprensione di uno o più testi scritti. Gli altri quesiti sono inerenti alle discipline oggetto di insegnamento della classe di concorso.
10) La risposta corretta a ogni domanda vale 0,5 punti, la risposta non data o errata vale 0 punti. Il test ha la durata di tre ore.
11) Per essere ammesso alla prova scritta il candidato deve conseguire una votazione nel test preliminare non inferiore a 21/30.
12) L’articolazione della prova scritta di cui al comma 6, lettera b), valutata in trentesimi, è stabilita dalle università o dalle istituzione di alta formazione artistica, musicale, coreutica, secondo i seguenti criteri:
a) l’oggetto è costituito da una o più discipline ricomprese nella classe di concorso cui il percorso di tirocinio formativo attivo si riferisce;
b) la prova verifica le conoscenze disciplinari, le capacità di analisi, interpretazione e argomentazione, il corretto uso della lingua italiana e non può pertanto prevedere domande a risposta chiusa;
c) nel caso di classi di concorso relative alla lingua straniera, la prova è svolta nella lingua straniera per cui si richiede l’accesso al percorso di tirocinio formativo attivo;
d) nel caso di classi di concorso che contemplano l’insegnamento della lingua italiana, è prevista comunque una prova di analisi del testo;
e) nel caso di classi di concorso che contemplano l’insegnamento delle lingue classiche è prevista comunque una prova di traduzione;
f) nel caso di classi di concorso relative a discipline scientifiche o tecniche, la prova scritta può essere integrata da una prova pratica in laboratorio.
13) Per essere ammesso alla prova orale di cui al comma 6 lettera c), il candidato deve conseguire una votazione nella prova scritta non inferiore a 21/30. Nel caso di cui al comma 12 lettera f), il voto è unico ed è ottenuto dalla media aritmetica dei voti attribuiti nella prova scritta e nella prova di laboratorio, ciascuno dei quali deve essere comunque non inferiore a 21/30.
14) La prova orale, valutata in ventesimi, è superata se il candidato riporta un voto non inferiore a 15/20. La prova è svolta tenendo conto delle specificità delle diverse classi di concorso. Nel caso di classi di concorso relative alla lingua straniera, la prova è svolta nella lingua straniera per cui si richiede l’accesso al percorso di tirocinio formativo attivo, nel caso di classi di abilitazione affidate al settore dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica la prova orale può essere sostituita da una prova pratica.
15) I soli titoli valutabili e i relativi punteggi sono stabiliti nell’allegato A, parte integrante del presente decreto.
16) La graduatoria degli ammessi al tirocinio formativo attivo è formata sommando, ai punteggi conseguiti dai candidati che hanno superato il test preliminare, la prova scritta e la prova orale con votazioni non inferiore a 21/30 per il test, non inferiore a 21/30 per la prova scritta e non inferiore a 15/20 per la prova orale, il punteggio attribuito all’esito della valutazione dei titoli. In caso di parità di punteggio, prevale il candidato che abbia una maggiore anzianità di servizio nelle istituzioni scolastiche; nel caso di ulteriore parità o nel caso si tratti di candidati che non abbiano svolto servizio, prevale il candidato più giovane.
17) E’ ammesso al tirocinio formativo attivo, secondo l’ordine della graduatoria di cui al comma 16, un numero di candidati non superiore al numero dei posti disponibili per l’accesso, indicato nel bando.
18) La graduatoria degli ammessi al corso non può essere in nessun caso integrata con altri candidati. Nel caso in cui la graduatoria dei candidati ammessi risulti composta da un numero di candidati inferiore al numero dei posti disponibili indicati nel bando non si procede ad alcuna integrazione e il corso è attivato per un numero di studenti pari al numero degli ammessi.
19)Sono ammessi in soprannumero ai percorsi di tirocinio formativo attivo, senza dover sostenere alcuna prova, i soggetti di cui all’articolo 15, comma 17 del Decreto, ivi compresi coloro i quali fossero risultati idonei e in posizione utile in graduatoria ai fini di una seconda abilitazione da conseguirsi attraverso la frequenza di un secondo biennio di specializzazione o di uno o più semestri aggiuntivi.
ART. 2

(Bando per la procedura di accesso)

1) Per l’accesso ai corsi di tirocinio formativo attivo di cui all’articolo 1, comma 1, ciascuna università emana, una volta completate le procedure per l’attivazione dei corsi, in base alla programmazione definita con decreto del Ministro ai sensi dell’articolo 5 del Decreto, il relativo bando che prevede:
a) il numero dei posti disponibili;
b) disposizioni atte a garantire la trasparenza di tutte le fasi del procedimento e i criteri e le procedure per la nomina delle commissioni giudicatrici e dei responsabili del procedimento ai sensi della legge 7 agosto 1990, n.241 e successive modificazioni;
c) le modalità relative agli adempimenti per il riconoscimento dell’identità dei candidati, gli obblighi degli stessi nel corso dello svolgimento della prova ed infine le modalità in ordine all’esercizio della vigilanza sui candidati, tenuto conto di quanto previsto dagli articoli 5, 6 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n.686, ove non diversamente disposto dagli atenei;
d) le modalità di svolgimento della procedura sulla base di quanto previsto dal presente decreto.
ART.3

(Studenti con disabilità o con disturbi specifici di apprendimento)

1) Le prove di cui al presente decreto sono organizzate dagli Atenei tenendo conto delle specifiche esigenze degli studenti con disabilità, a norma della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e successive modificazioni, e degli studenti con disturbi specifici di apprendimento, a norma della legge 8 ottobre 2010, n. 170.
ART.4
(Norma finanziaria)

1) Dall’attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Il presente decreto è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 11 novembre 2011
f.to IL MINISTRO
Mariastella Gelmini

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