Hanno titolo – scrive ItaliaOggi – a presentare la domanda i docenti e il personale Ata, inseriti a pieno titolo nelle graduatorie provinciali per le assunzioni, che abbiano conseguito nell’anno scolastico 2010/2011,o nel triennio 2008/11 nomina a tempo determinato di durata annuale o sino al termine delle attività didattiche, o, attraverso le graduatorie d’istituto una supplenza di almeno 180 giorni in un’unica istituzione scolastica (anche tramite proroghe o conferme contrattuali) per le classi di concorso, posti o profili professionali per i quali risultino inseriti nelle graduatorie provinciali. A patto che si siano trovati nella condizione di non poter ottenere, per l’anno scolasticoin corso, una nomina per carenza di posti disponibili o di averla ottenuta per un numero di ore inferiore a quello di cattedra o posto in assenza di disponibilità di cattedre o posti interi. Sono esclusi dai benefi ci coloro che, nell’anno scolastico 2011/12, rinuncino o abbiano rinunciato ad una supplenza annuale o fi no al termine delle lezioni, conferita per intero orario nell’ambito della
graduatoria ad esaurimento o dalle graduatorie di circolo o di istituto.
L’amministrazione, dunque, ha ritenuto di non recepire l’orientamento della prevalente giurisprudenza di merito, secondo la quale il diritto all’inclusione negli elenchi prioritari
si matura anche se i 180 giorni siano stati maturati in più scuole oppure, nella stessa scuola, ma con interruzioni tra un contratto e l’altro.
Quanto alla disciplina delle rinunce e delle sanzioni, il provvedimento dispone che il personale che produce istanza è obbligato ad accettare qualunque proposta di supplenza, all’interno delle preferenze espresse nella domanda, salvo quella che viene offerta in corso di altro contratto. E che in caso di rinuncia immotivata o senza giustificato motivo la sanzione è la decadenza dalla graduatoria del salva precari.
Il provvedimento non reca la nozione di rinuncia immotivata o senza giustifi cato motivo. E dunque, l’apprezzamento dei motivi, giustifi cati o meno che siano, rimane nella sfera di
esercizio della discrezionalità amministrativa. Che non di rado comporta l’insorgenza di interpretazioni non univoche, alle quali, talvolta, l’amministrazione pone un freno tramite
l’emanazione di circolari e note di approfondimento. Circolari che spesso vengono recepite nei provvedimenti successivi che vengano emanati sulla stessa materia.
Vi sono però delle ulteriori esimenti tassative. Quali la possibilità di rinunciare ad una supplenza il cui importo della retribuzione risulti inferiore a quello dell’indennità disoccupazione in godimento.
Oppure la rinuncia alla supplenza, anche già in corso, per accettare un incarico annuale o fi no al termine delle attività didattiche resosi disponibile successivamente o in quanto
destinatario di progetti ai sensi di specifiche convenzioni stipulate tra il ministero dell’istruzione e le regioni.
via ItaliaOggi
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