attualità

La storia di Vincenzo, vincitore del concorso ordinario del 1990, ma ancora precario e disoccupato

Riceviamo e pubblichiamo la lettera inviataci dal collega Vincenzo Terracino, precario della classe di concorso c260, ma vincitore del concorso ordinario indetto nel lontanissimo 1990 a distanza di tutti questi anni non è stato ancora assunto dall’Amministrazione. Vincenzo, dopo i pesanti tagli agli organici, rischia concretamente di vedersi sfumare anche la speranza di lavorare e l’immissione in ruolo rischia di diventare anzichè un sogno un incubo!

Questa è l’ennesima situazione paradossale che vede ancora una volta lo Stato non rispettare gli impegni presi con i suoi cittadini.

Di seguito la lettera che il docente ha inviato al provveditore di Napoli:

Assegnazione di cattedre presso il provveditorato di Napoli ai vincitori del concorso per titoli ed esami indetto nel 1990

Il decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 1989, n. 417, prevede che il reclutamento dei docenti deve avvenire attraverso due procedure concorsuali, per soli titoli e per titoli ed esami, ripartendo per ogni categoria il 50 per cento dei posti annualmente disponibili. In sostanza, il legislatore ha sancito il principio che quante cattedre vengono assegnate al concorso per titoli, tante ne devono essere assegnate all’altro;
in prima applicazione della legge, tutti i posti reperiti e destinati al concorso per titoli ed esami furono prestati al concorso per soli titoli, (fattore discriminante per coloro che hanno superato con esito favorevole le prove concorsuali) con obbligo della integrale restituzione al concorso per esami e titoli indetto in prima applicazione, cioè quello del 1990, così come espressamente previsto dai commi primo e terzo, articolo 12, della legge 27 dicembre 1989, n. 417;
presso il provveditorato agli studi di Napoli nella classe di concorso C270, laboratorio di elettronica e reparti di lavorazione (oggi classe di concorso C260), nell’anno scolastico 1989/1990 erano disponibili 38 cattedre da assegnare per il 50 per cento a concorso per titoli ed esami e per il 50 per cento a concorso per soli titoli. In ottemperanza alla legge n. 417 del 1989, le 37 cattedre furono tutte assegnate al concorso per soli titoli, con futuro recupero dei posti, così come espressamente previsto dal comma 3 dell’articolo 12 del decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357, convertito con modificazioni nella legge 27 dicembre 1989, n. 417;
nei successivi anni scolastici in base alle disponibilità, il provveditorato ha provveduto a conferire le nomine in ruolo solo dalla graduatoria del concorso ordinario come giusto che fosse, arrivando alla posizione n. 34 di tale graduatoria, in base allo scorrimento, mantenendo comunque ancora un debito di 12 posizioni nei confronti della graduatoria per soli titoli (oggi permanente ad esaurimento). La graduatoria è formata da un totale di 43 aspiranti, i docenti rimanenti inseriti in tale graduatoria in attesa di ruolo ne restano solo 6. due dei quali hanno già ottenuto il ruolo su altre classi di concorso o su sostegno

Lo scrivente TERRACINO Vincenzo, vincitore del concorso ordinario per titoli ed esami è ANCORA in attesa di ruolo perché il ritardo che si è accumulato è dovuto anche alla contrazione di cattedre che si è registrata nel corso degli anni (dal 1993 ad oggi) oggi si ritrova fuori da ogni possibilità di immissione in ruolo,

è di questa torrida estate la notizia che proprio nella classe C260 si sono registrati ben 20 docenti in soprannumero.

In difesa di un proprio diritto acquisito chiede:

1. Vista la gravità che si è venuta a creare per il reclutamento dei docenti, l’immediata immissione in ruolo; anche con assegnazione provvisoria su altra classe di concorso di cui è abilitato;
2. Che tale graduatoria resti in essere fino al totale esaurimento.

Il sottoscritto è in attesa del recupero-bilanciamento da ben 15 anni, è fortemente preoccupato ed impotente per gli eventuali sviluppi nonché dei metodi che si adotteranno, risulta infatti che il provvedimento adottato sia stato un grave danno perché nonostante il prestito delle cattedre, è a tutt’oggi da ben 15 anni, passivamente, in attesa della restituzione sancita per legge prevista dal legislatore. (3-03649) (25 marzo 1999)