a) negli uffici tecnici, compresi quelli attivati ai sensi dell’art. 8 comma 7 del D.P.R. 87/2010 (riordino degli istituti professionali) e dell’art. 8 comma 4 del D.P.R. 88/2010 (riordino degli istituti tecnici);
b) nello svolgimento di esercitazioni di laboratorio inerenti l’introduzione di nuove tecnologie per gruppi di alunni nella scuola primaria, secondaria di I grado e negli istituti comprensivi. A tal fine le scuole interessate all’utilizzo di detto personale devono aver prodotto domanda al competente Ufficio territoriale, entro il 10 agosto 2011;
c) per gli adempimenti relativi alle prescrizioni in merito alla sicurezza nelle scuole, in attuazione delle norme vigenti sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, tenuto conto della disponibilità e della professionalità degli interessati.