Come è noto, con decreto 10 settembre 2010, n. 249, il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ha adottato il regolamento concernente la definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado.
Tale decreto ha previsto che la formazione iniziale degli insegnanti sia “finalizzata a qualificare e valorizzare la funzione docente attraverso l’acquisizione di competenze disciplinari, psico-pedagogiche, metodologico-didattiche, organizzative e relazionali necessarie a far raggiungere agli allievi i risultati di apprendimento previsti dall’ordinamento vigente” ed ha disciplinato l’articolazione dei percorsi formativi finalizzati alla acquisizione delle competenze, prevedendo altresì lo svolgimento di un periodo di Tirocinio Formativo Attivo con valore abilitante (TFA).
Sennonché, il decreto in questione contempla le modalità della formazione iniziale dei docenti, avuto riguardo si soli docenti laureati, senza nulla prevedere in merito alla formazione iniziale degli insegnanti tecnico pratici.
Al riguardo, lo S.N.A.L.S., proprio in ragione delle finalità di tutela delle condizioni morali, professionali, economiche e giuridiche del personale scolastico ha diffidato il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ad adottare tutti gli atti necessari alla adozione della disciplina – anche transitoria – necessaria, onde consentire agli insegnanti tecnico pratici in possesso del diploma necessario per l’accesso all’insegnamento, la frequenza di appositi percorsi con valore abilitante e, per l’effetto, ad adottare, senza ulteriore indugio, il relativo schema di decreto, onde non frustrare le legittime aspettative di tali docenti per porre fine ad una condizione di risalente precariato.
Invero, la omessa definizione per gli insegnanti tecnico-pratici di percorsi formativi con valore abilitante reca a quest’ultimi un grande pregiudizio poiché gli insegnanti tecnico-pratici che fossero sprovvisti di abilitazione a causa della omessa attivazione di dedicati percorsi formativi, si troverebbero nella incolpevole impossibilità di partecipare alle procedure di reclutamento; dunque, costoro, nonostante i lunghi anni di insegnamento prestato, vedrebbero legate le proprie possibilità occupazionali al solo inserimento nelle graduatorie di istituto di III fascia.