L’impugnazione degli atti illegittimi dovrà iniziare formalmente entro e non oltre il 22 gennaio 2010. L’art. 32 della legge 4 novembre 2010 n. 183, tra i molti aspetti controversi che l’ANIEF ha denunciato anche in una missiva inviata al Presidente della Repubblica, pone anche un problema di rapidità di intervento con la quale dovranno confrontarsi le decine di migliaia di docenti e Ata che possiedono i requisiti per chiedere l’intervento del giudice del lavoro sui loro contratti a tempo determinati pregressi: questi, infatti, dovranno manifestare per iscritto – anche per via extragiudiziale – entro il termine perentorio di 60 giorni dalla data di entrata in vigore della stessa legge, fissata al 24 novembre 2010, la loro volontà di impugnare tali contratti.
In altre parole, i ricorrenti che intendono impugnare i termini dei contratti degli anni passati o dell’anno in corso dovranno quanto meno inviare all’Amministrazione una comunicazione a mezzo raccomandata entro e non oltre il 22 gennaio 2011, pena la decadenza dalla possibilità di adire le vie giudiziarie. Il ricorso dovrà poi essere depositato entro i successivi 270 giorni. ANIEF sta predisponendo a tal fine un modello che verrà fatto compilare a partire dal 1° Dicembre, a tutti coloro che hanno fatto la preadesione. Attraverso questo modello tutti i ricorrenti avranno la possibilità di ottemperare a quanto disposto entro il termine dei 60 giorni previsti dalla nuova legge, e verranno in seguito messi in contatto diretto con i legali ANIEF sul territorio.
È il momento di agire senza alcun indugio – esorta l’ANIEF -, perché potrebbe non esserci una seconda possibilità per gli anni pregressi e per quello in corso. D’altronde, l’accoglimento del primo ricorso pilota in soli tre giorni sugli scatti biennali per il periodo di precariato, induce ottime speranze. I ricorsi pilota servono soltanto da apri-pista per il deposito di tutti gli altri ricorsi seriali anche al fine di rassicurare tutti i ricorrenti circa un’improbabile insuccesso con conseguente condanna alle spese da parte del ricorrente.