Non è possibile sdoppiare le compresenze per la sostituzione dei colleghi assenti!
Finalmente il Miur fa chiarezza in materia di sostituzione dei colleghi assenti e lo fa con la nota 9839 del 8 novembre 2010.
La nota precisa che per la sostituzione dei docenti assenti si deve attingere al personale in servizio che ha ore a disposizione o disponibilità ad ore eccedenti, se non si ha personale disponibile si procederà alla chiamata dei supplenti senza alcun vincolo sulla durata dell’assenza.
Nella nota inoltre si ribadisce anche che non si possono utilizzare i docenti di sostegno, distraendoli dalle proprie attività, per effettuare le sostituzioni. Naturalmente tale regola vale anche per tutte le altre attività in compresenza, di ordinamento o programmate (ITP, contemporaneità ecc.).
Viene anche chiarito che per la retribuzione delle sostituzioni non è possibile utilizzare il Fondo d’Istituto che ha finalità ben definite nell’articolo 88 Contratto Collettivo Nazionale di lavoro 2006/2009.