Il regolamento che pubblichiamo qui di seguito riguarda la collocazione dei docenti di ruolo che con la riforma Gelmini finiranno inevitabilmente in situazione di sovrannumerarietà. Ciò significa che per i precari, storici e non, è finita; per loro non ci sarà più nessuna speranza di lavoro. A tal proposito i sindacati di base per l’intera giornata del 23 ottobre hanno proclamato uno sciopero della Scuola. Ma andiamo al regolamento, vi preghiamo di leggerlo con attenzione.
Il Regolamento è formato da 8 articoli
Art. 1 e Art. 2: nell’allegato A e C sono definite le nuove classi di concorso a cattedra e a posti di insegnante tecnico pratico, con i relativi numeri ed insegnamenti.
A ciascuna classe di concorso sono rapportate le attuali classi di concorso, disciplinate dal dm 39/98 Art. 3 Titoli accesso
Sono quelli previsti:
dal dm 39/98 e successive modificazioni dal dm 22/05dal dm 270/04 dall’allegato B per le classi di concorso di nuova istituzione Art. 4 Utilizzo del personale su posti disponibili nelle classi di concorso
Il personale a tempo indeterminato in esubero nella propria classe di concorso nella provincia in cui presta servizio è assegnato, nell’ambito della stessa provincia in:
a) posti rimasti disponibili in altri gradi d’istruzione o altre classi di concorso, anche quando il docente non è in possesso della relativa abilitazione o idoneità all’insegnamento, purché il medesimo possegga il titolo di studio valido, secondo la normativa vigente, per l’accesso all’insegnamento nello specifico grado d’istruzione o per ciascuna classe di concorso.
b) posti di sostegno disponibili all’inizio dell’anno scolastico, nei casi in cui il dipendente disponga del previsto titolo di specializzazione.
c) frazioni di posto disponibili presso gli istituti scolastici, assegnate prioritariamente dai rispettivi dirigenti scolastici al personale in esubero nella medesima provincia e classe di concorso o che si trovi in situazioni in cui si applichino le lettere a) e b), purché detto personale non trovi diversa utilizzazione ai sensi delle medesime lettere. Le assegnazioni di cui al periodo precedente sono effettuate dai dirigenti scolastici sulla base del piano di utilizzo predisposto dagli Uffici Scolastici Regionali ai sensi del comma 3.
d) posti che dovessero rendersi disponibili durante l’anno scolastico, prioritariamente assegnati al personale della medesima provincia in esubero nella relativa classe di concorso o che si trovi in situazioni in cui si applichino le lettere a) e b), purché detto personale non sia già diversamente utilizzato ai sensi delle lettere a), b) e c).
e) il personale in esubero che non trovi utilizzazione ai sensi delle lettere a), b), c) e d), è utilizzato a disposizione per la copertura delle supplenze brevi e saltuarie che dovessero rendersi disponibili nella medesima provincia nella medesima classe di concorso ovvero per posti a cui possano applicarsi le lettere a) e b).
Stipendio
Per la durata dell’utilizzazione il dipendente assegnato ad un posto ai sensi del comma precedente percepisce lo stipendio proprio dell’ordine di scuola in cui è impegnato, qualora superiore a quello già in godimento. Nei casi di cui alla lettera e), la differenza è erogata dall’istituto scolastico in cui è prestato il servizio, a valere sulla dotazione finanziaria a tal fine assegnata all’istituto stesso. Negli altri casi, la differenza a favore del dipendente è erogata a mezzo dei ruoli di spesa fissa.
Art. 5 Decorrenza
Si comincia a partire dall’a.s. 2009/10
Art. 6 Norme transitorie
I docenti che si trovano inseriti in classi di concorso più ampie sono abilitati per tuttu gli insegnamenti compresi nelle nuove classi e partecipano ai corsi di riconversione non abilitanti.
I docenti in possesso di abilitazione o idoneità per le classi di concorso del pregresso ordinamento permangono nelle Graduatorie ad esaurimento, da cui è possibile aspirare a nomine a tempo indeterminato e determinato. Analogamente permangono i docenti inseriti nelle graduatorie dei concorsi a cattedra indetti con dm 23/03/90 e DD 31/03/99 e DD 01/04/99.
I docenti inseiriti nella III fascia delle Graduatorie di istituto permangono in tali graduatorie fino al conseguimento dell’abilitazione per le classe di concorso di nuova istituzione; ad essi sono attribuibili solo le cattedre e i posti relativi agli insegnamenti per i quali sono in possesso dei titoli di accesso del pregresso ordinamento.
Per le operazioni di mobilità e utilizzazione si utilizza la tabella di corrispondenza tra abilitazioni e ambiti disciplinari di cui all’all. 2 del dm 354/98
Art. 7 Scuole lingua slovena
Le disposizioni del decreto si applicano anche per le scuole in lingua slovena.
Art. 8 Disposizioni finali e abrogazioni
Il decreto entra in vigore dal giorno successivo alla pubblicazione in GU.
Il decreto non comporta nuovi o maggiori oenai a carico della finanzia pubblica.
Sono abrogate tutte le disposizioni non legislative incompatibili con quelle del presente decreto.
Qui potete scaricare le tabelle [link]
View Comments (0)
No comment :-(
Dalla tabella A dell’allegato A della bozza del regolamento sulla revisione delle classi di concorso si evince che i docenti della A-25 (Matematica), ex 47/A, non possono più insegnare nei licei, fatta eccezione per lo scientifico-tecnologico.
Attualmente la 47/A non solo è di ordinamento nel biennio di tutti i licei scientifici ma è anche prevista, assieme alla 49/A (Matematica e fisica), per l’insegnamento della matematica in tutti i cinque anni delle sperimentazioni liceali Brocca e C.M. 27/91, che siano esse d’indirizzo scientifico, classico, linguistico o sociopsicopedagogico.
Quindi nei licei è diffusa la presenza di docenti della 47/A che invece verrebbero estromessi da cattedre su cui insegnano da decenni con conseguente perdita di continuità didattica e di esperienza circa i programmi e le necessità specifiche di una data fascia di età.
Si creeranno soprannumerarietà per migliaia di professori (ad un conto approssimativo sicuramente più di cinquemila). Si fa presente che tali docenti risultano assunti a tempo indeterminato e dovranno continuare a essere pagati anche nel caso in cui non trovino una nuova collocazione all'interno della provincia (un' eventualità che, dato il numero dei docenti ipoteticamente perdenti posto e la riconduzione di tutte le cattedre a 18 ore settimanali, si prospetta tutt'altro che remota). Ci sarà invece una carenza di docenti della A-26 (ex A049 Matematica e Fisica) che si vede attribuire +14 ore settimanali per ogni sezione; visto che all'interno dei licei gli insegnanti di Matematica e Fisica insegnano già per 18 (talvolta anche 19) ore settimanali lo stato dovrà assumere nuovo personale (a tempo determinato o indeterminato) su una graduatoria già privilegiata in quanto articolata su tutti i licei. Lasciando i docenti della A-25 sul posto che occupano da anni, basterebbe invece assumere soltanto pochi insegnati della nuova A-19 vecchia A038 (Fisica), un professore può insegnare infatti su ben 9 classi di biennio.
Si precisa infine come, dal momento che non esiste una laurea in "Matematica e Fisica", i docenti della A-26 sono di fatto laureati in Matematica o Fisica e conseguentemente più competenti in una materia o nell'altra. Aumentato finalmente il numero di ore settimanali di Matematica e Fisica nei Licei sarebbe auspicabile la divisione degli insegnamenti come avviene già nell'istruzione tecnica e professionale (ciò non comporterebbe alcun danno per il personale della A049 che è abilitato "a cascata" anche nella A047 e nella A038).
La maggioranza dei docenti della 47/A è laureata in Matematica ed è paradossale che nel quadro di una riforma che punta moltissimo sul potenziamento degli ambiti scientifico e tecnologico si creino dei soprannumerari proprio quando le ore destinate alla materia in questione aumentano.
Mi chiedo perché non si prevede l’atipicità dell’insegnamento della matematica nei licei, con doppia attribuzione alle classi A-25 (ex 47/A) e A-26 (ex 49/A), doppia attribuzione invece contemplata per la Matematica dei nuovi tecnici economici, come pure dei professionali settore servizi, nei quali l’insegnamento può essere attribuito alla A-25 o alla A-42 (ex 48/A matematica applicata).
Onestamente ho capito ben poco, dalle confluenze nelle nuove classi di concorso risultano confluite nella A0 58 le ex A075 e A076, che non sono presenti in nessun piano di studi..... quindi, chi mi può illuminare?
Ma a quando questi corsi abilitanti per le classe di concorso di nuova istituzione???