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Lottare per poter svolgere le proprie mansioni

Nonostante anni di battaglie, sia  nelle scuole dove prestiamo servizio e sia con il Ministero competente, capita ancora oggi che qualcuno non conosce le competenze degli ITP. E dire che c’è un articolo di legge chiaro che le stabilisce, ma evidentemente fa comodo ignorarlo. Ne parlavo giusto ieri al telefono con il mio amico Filippo Rizzo, portavoce nazionale del Coordinamento ITP, nella chiacchierata amichevole c’è stata una sua frase che mi ha colpito: “Noi siamo l’unica categoria di impiegati statali che lotta per poter svolgere il proprio lavoro”. Può apparire un paradosso, ma è tristemente vero. L’ITP, specie in questi ultimi anni, a causa dei tagli all’istruzione, per esigenze di servizio  è dovuto diventare molto flessibile: a volte ci viene chiesto di svolgere altre mansioni come ad esempio la sostituzione di colleghi assenti, e altre attività che sono ben lontani dal ruolo istituzionale della figura, spesso le abbiamo svolte, ma ciò è legale? In seguito, per fare chiarezza, trovate l’estratto di una Faq dal sito della Cgil-flc, dove una RSU chiede ad un sindacalista esperto se l’ITP può “abbandonare” la propria classe per supplire i colleghi assenti.

No all’utilizzo del personale in compresenza

D. Sono RSU in un Istituto Professionale e nella trattativa per il contratto di scuola, in corso in questi giorni, la mia Dirigente Scolastica insiste perché si inserisca nel contratto la modalità di utilizzo in eventuali supplenze del personale in compresenza (sia ITP che docenti teorici). Le altre RSU sono favorevoli a chiudere (il contratto è vantaggioso per altri aspetti), io sono la sola RSU contraria perché ritengo che la cosa non sia possibile.

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R. Hai ragione tu: la cosa non è possibile. Le compresenze nell’Istruzione professionale sono previste dagli ordinamenti del 1993-94. In particolare agli art. 4 e 5 del Decreto Ministeriale 15 febbraio 1993 si definiscono gli orari dei docenti e degli insegnanti tecnico pratici. Per questi ultimi si dispone che tutte le cattedre siano di 18 ore, mentre per i docenti teorici le cattedre possono essere decrescenti da 18 a 16 ore. Per le cattedre inferiori alle 18 ore si precisa che “i docenti con orario inferiore alle 18 ore settimanali devono completare l’orario di servizio nell’area di approfondimento, secondo la programmazione didattica; per le ore non svolte nell’area di approfondimento l’orario di servizio sarà completato a norma dell’art. 14, VI comma  del DPR 23.8.1988, n. 399.”

Sono dunque solo queste ultime le ore che possono essere usate per coprire colleghi assenti, le altre non sono disponibili, in quanto costituiscono orario curricolare per l’alunno, indispensabilmente da erogarsi da parte della scuola.

Una scelta differente costituisce assai più che una violazione della norma contrattuale: costituisce una violazione della legge ordinamentale che istituisce l’Istruzione professionale e come tale sarebbe  impugnabile a vari livelli della giurisdizione sia ordinaria che amministrativa.